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Decreto — n. 12555/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 12555/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under the new procedural framework. The lower court found that the insertion of the case into the official list of terminated judgments, pursuant to Article 5 of Law No. 130/2022, documented the regular conclusion of the dispute without any party requesting a hearing. Consequently, the appeal was dismissed as the substantive controversy had already been resolved by the administrative act.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: The court establishes that the automatic extinction of proceedings upon inclusion in the termination list renders further appeals inadmissible unless a hearing is specifically requested.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation termination automatic dismissal Law 130/2022 Civil Procedure Code administrative closure appeal inadmissibility tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11983/2021 R.G. proposto da : DI MAIO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato RINALDI GIUSEPPE contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TARANTO, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PUGLIA n.1228/ 29/ 2021 depositata il 20/04/2021, pronun ciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL