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Decreto — n. 12546/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to lack of response to tax authority's procedural notice.

Numero d'incarto Decreto — n. 12546/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished because the defendant failed to respond to the tax authority's formal notice regarding the termination of proceedings. The plaintiff argued that the case should continue, but the court found no valid request for a hearing was filed within the legal timeframe. Consequently, the court ruled that the procedural silence resulted in the automatic extinction of the action.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, l. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a party fails to request a hearing within the statutory period following a notice of extinction, the proceedings are deemed extinguished.

Parole chiave

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procedural extinction tax authority notice failure to respond civil procedure law statutory time limits contenzioso tributario diritti del contribuente arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, l. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23701/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, RAPPRESENTATA E DIFESA DELL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro COSTANTINI ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato TIENGO MICHELE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.1273/05/2019 depositata il 06/12/2019, pronunci ata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto,ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR