Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 391 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between SPEE SRL and the Agenzia delle Entrate extinguished. The lower court found that no party requested a hearing to continue the proceedings, satisfying the conditions for extinction under Article 5 of Law No. 130/2022. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, L. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: A civil proceeding is extinguished if neither party requests a hearing within the statutory term, thereby terminating the litigation without a merits decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20085/2020 R.G. proposto da : SPEE SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSSI ADRIANO unitamente agli avvocati ROSSI PAOLA e CAMERINI FRANCESCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Abruzzo n.91/ 04/ 2020 depositata il 10/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I