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Ordinanza — n. 12520/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as debt below 1,000 euros is automatically annulled by 2018 decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12520/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and the subject matter ceased due to a specific legislative annulment. The appellant challenged a first-instance decision regarding tax debts under 1,000 euros assigned to the collection agency before December 2010. The court ruled that the 2018 decree automatically annuls such debts, rendering the ongoing litigation unnecessary and void.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: Debts under 1,000 euros assigned to collection agents between 2000 and 2010 are automatically annulled, precluding further judicial proceedings on the matter.

Parole chiave

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automatic debt annulment collection agency threshold tax debt cancellation procedural cessation debt recovery limitation recupero di crediti credito nel fallimento esdebitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018
con atto in data 24 aprile 2023, la ricorrente, in relazione al fatto che i crediti portati nelle singole cartelle erano d’importo inferiore a mille euro, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendete in applicazione dell’art. 4, comma 1, del d.l.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19057/2016 R.G. proposto da : EDIL MANNA SAS DI MANNA ANDREA C, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 38, presso lo studio dell’avvocato MONCADA GIANLUCA (MNCGLC83E25A089U) rappresentato e difeso dall'avvocato LO GIUDICE SALVATORE(LGDSVT53E30B602K) -ricorrente- contro COMUNE CANICATTI', CAMERA COMMERCIO AGRIGENTO, RISCOSSIONE SICILIA SPA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA ( PALERMO ) n. 162/2016depositata il 19/01/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI.

Rilevato che: 1.la società Edil Manna sas di Manna Andrea C. ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse l’appello di essa ricorrente contro la decisione di primo grado resa dalla CTP di Palermo riguardo all’invito di pagamento n.29120109009148872, alle sottese cartelle quattro cartelle affidate alla Riscossione Sicilia spa in epoca antecedente al 31 dicembre 2010 e agli avvisi di accertamento prodromici;

2. Riscossione Sicilia spa, il Comune di Canicattì e la Camara di Commercio di Agrigento, rispettivamente emittente dell’intimazione di pagamento e titolari dei crediti per TARSU degli anni 2000, 2001 e 2002 e per diritto camerale dell’anno 2000, ai quali l’intimazione era riferita, rimanevano intimati;

3. con atto in data 24 aprile 2023, la ricorrente, in relazione al fatto che i crediti portati nelle singole cartelle erano d’importo inferiore a mille euro, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendete in applicazione dell’art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n.119,convertito dalla l. 17 dicembre 2018, n 136; considerato che:

1. l’art. 4, comma 1, del d.l. n.119/2018, convertito dalla l. 136/2018 prevede, per quanto interessa, che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”;

2. dalla stessa sentenza impugnata risulta che i debiti di cui si discute sono stati iscritti a ruolo in epoca antecedente al 31 dicembre 2010. La ricorrente ha evidenziato trattarsi di debiti risultanti ciascuno da una cartella di importo inferiore alla soglia dei mille euro. Ciò posto, alla luce della disposizione normativa sopra indicata, va dichiarata la cessazione della materia del contenderea spese compensate per l’intero giudizio;

3. non vi è luogo ad applicazione dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, trattandosi di disposizione che prevede una misura in senso lato sanzionatoria e come tale applicabile ai soli casi - tipizzati - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità; PQM dichiara cess