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Ordinanza — n. 12456/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to transactional settlement ending the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12456/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation extinguished because the parties reached a transactional agreement resolving the tax dispute. Sanpara S.r.L. had requested the cessation of proceedings, citing a settlement with the Comune di Ischia that included a tax recalculation and payment installment plan. The court ruled that since the subject matter was entirely regulated by this agreement, no further legal action was necessary.

Regesto Legislator

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater; When parties reach a transactional agreement resolving the subject matter of a dispute, the litigation is extinguished by cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo transattivo estinzione giudizio contributo unificato accertamento TARI lite in materia di tariffa contenzioso tributario risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art.
L. 24 dicembre 2011, n. 228, art. 1, comma 17
115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, sent. n. 8980 dell'11/04/2018
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso nr. RG 3479-2022 proposto da: SANPARA S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato ROCCO MARINO giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato GENNARIO DI MAGGIO giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto Dott. FEDERICO SORRENTINO - Presidente - TARI ACCERTAMENTO Dott. ORONZO DE MASI - Consigliere - Dott. ANTONIO MONDINI - Consigliere - Ud.5/5/2023- CC Dott. ANDREA PENTA - Consigliere - Dott.ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - avverso la sentenza n. 8284/8/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 19/11/2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previ o decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 5/5/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Sanpara S.r.L. propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 3728/2020 della Commissione tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento TARI 2018 emesso dal Comune di Ischia; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. in via pregiudiziale, va rilevato che la ricorrente ha depositato istanza, datata 26/1/2023, per chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo intervenuto accordo transattivo, in data 29/4/2022, con il Comune di Ischia mediante ricalcolo del tributo e rateizzazione del pagamento (cfr. documentazione allegata all’istanza); 1.2. dalla documentazione allegata e prodotta dalla contribuente si ricava dunque che la materiaoggetto di contenzioso è oggi interamente regolata dall’accordo transattivo fra loro intervenuto (conf.

Cass. Sez. U, sent. n. 8980 dell’11/04/2018); 1.3. per effetto di tale complessivo accordo va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese interamente compensate; 1.4. non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr.

Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)

P.Q.M.

La Cortedichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensaintegralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Ca