Cassation court dismisses tax appeal, allowing tax authority to recover taxes due despite procedural irregularities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision rejecting the taxpayer's challenge to a tax assessment. The taxpayer argued the assessment was illegal due to a lack of regional director authorization, while the authority contended the tax debt remained valid. The court ruled that the procedural defect did not invalidate the assessment and declared the case moot because the taxpayer had already settled the debt through a simplified procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 D.P.R. 600/73; Art. 51 D.P.R. 633/72: The absence of specific administrative authorization for tax collection activities does not render the tax assessment illegal if the underlying debt is valid and the procedural defect does not affect the substantive rights of the taxpayer.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11864/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, c he l a rappresenta e difende -ricorrente e controricorrente incidentale - contro RULLO GIUSEPPE, difeso e rappresentato dal Prof. Avv. Lorenzo Del Federico e dall’Avv. Valeria D’Ilio, con domicilio eletto in ROMA, VIA F.DENZA 20, presso lo studio dei predetti difensori e dell’Avv. Lura Rosa -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo-sezione staccata di Pescara, n. 1157 /2015 , d epositata i l 2 6 / 10 /2015 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/04/2023dal Consigliere MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.Giuseppe Rullo, esercente attività di servizio di pompe funebri, impugnò l'avviso d’accertamento, relativo all'anno d'imposta 2006, con il quale l'Ufficio, a seguito di indagini finanziarie effettuate ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 7 , d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51, secondo comma, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972, recuperava a tassazione maggiori imposte IRPEF, IRAP e addizionali per complessivi € 38.043.00, oltre sanzioni ed interessi.
L’adita Commissione tributaria provinciale di Chieti accolse il ricorso, sul presupposto della mancata allegazione, al fascicolo, dell'autorizzazione del Direttore Regionale, inadempimento che avrebbe reso illegittimo l'avviso di accertamento notificato sulla base dell'attività svolta in assenza di autorizzazione. Avverso detta pronuncia l'Amministrazione ha proposto appello, che la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo-sezione staccata di Pescara, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha respinto. Contro la sentenza di secondo propone ricorso per cassazione l’Amministrazione, affidandolo a due motivi.
Il contribuente si è difeso con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. L’Agenzia si è ulteriormente difesa con controricorso al ricorso incidentale. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso principale, l’Agenzia deduce « Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 D.P.R. 600/73 e 51 D.P.R. 633/72in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» 2.Con il secondo motivo di ricorso principale, l’Agenzia deduce « Nullità della sentenza ex artt. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 ,132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»- 3.Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, il contribuente deduce « Violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 329, co. 2, cpc, in relazione all'art. 360, n. 4, cpc.». 4.Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, il contribuente deduce « Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.». 5.Preliminarmente, deve rilevarsi la tempestività del ricorso principale, risultando, dal timbro apposto dall’Ufficiale giudiziario, con la liquidazione delle relative spese, la consegna al predetto dell’atto erariale, per la notifica, il 22 aprile 2016, ovvero entro il termine semestrale lungo decorrente dalla data ( 26 ottobre 2015) di deposito della sentenza impugnata. 6.Sempre preliminarmente, deve rilevarsi che non sussistono i presupposti per la correzione materiale della sentenza impugnata sollecitata dal controricorrente contribuente.
Infatti, se è vero che, nella parte motiva e solo a proposito della decisione sulle spese, la sentenza contiene la formula «Consegue all’accoglimento dell’appello […]», è altrettanto vero che la stessa motivazione si aprecon l’inequivoca premessa che l’appello è infondato e va respinto, in piena coerenza con il dispositivo, il quale, per ciò che più rileva, dispone infatti «respinge l’appello e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio[…]». L’inequivocabile senso del dispositivo, e della stessa motivazione, non rendono quindi necessaria alcuna correzione della sentenza impugnata, tanto più che le parti (ed in particolare la soccombente Amministrazione) ne hanno dato infatti univoca e coincidentelettura in termini di soccombenza erariale integrale. 7.Ancora preliminarmente, deve darsi atto che il contribuente ha prodotto, in via telematica, con un primo deposito ed una successiva integrazione : copia della domanda per la definizione delle controversie tributarie pendenti, di cui all'art. 5 della legge31/08/2022, n. 130 ( come modificato dall’art. 41 - bis d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modifiche dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 ) ; copia del Modello F24 di pagamento della somma dovuta; ricevute di invio e ricezione della documentazione presso l’Ufficio fiscale competente ; ricevuta di addebito della somma dovuta; notifica all’Ufficio della ricevuta; ricevuta di accettazione p.e.c.; ricevuta di consegna p.e.c..
Inoltre, il contribuente ha prodotto memoria con la quale, in relazione alla predetta documentazione (del cui avvenuto deposito ha dato ulteriore circostanziato riscontro nella stessa memoria), ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5,legge n. 130 del 2022. A fronte di tale produzione, nulla avendo in contrario dedotto l’Agenzia ( che non ha depositato memoria) e nonrisultando dagli atti che sia intervenuto diniego erariale nelle forme e nei termini cui all’art. 5, comma 11, legge n. 130 del 2022, la definizione agevolata deve intendersi perfezionata ai sensi delcomma 7della medesima disposizione, come emerge altresì dall’inclusione della relativa pratica di condono nell’elenco di quelle positivamente concluse, trasmesso dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 40 del d.l. n. 13 del 2023.
In considerazione del perfezionamento della definizione agevolata di cui all’art. 5 legge n. 130 del 2022 (che, a norma dell’art.1, comma 204, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186 a 203 di quest’ultima fonte), va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui alsecondo periodo del comma 5 dell’art.5 de