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Ordinanza — n. 12443/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal after taxpayer pays registration tax under new law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12443/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer voluntarily paid the disputed registration tax. The State Attorney's Office requested termination because the taxpayer submitted a payment request under specific legislative provisions within the prescribed deadlines. Consequently, the court ruled that since the tax obligation was fulfilled, no grounds remained for the administrative penalty or double contribution.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 14, D.L. n. 119/2018; Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018: When a taxpayer fulfills the tax obligation under the simplified procedure, the litigation is extinguished and the double contribution is not applicable.

Parole chiave

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registration tax payment simplified procedure litigation extinction double contribution unification tax liability fulfillment administrative penalty waiver solidary debt resolution liquidazione di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 14, D.L. n. 119/2018
136, e che la domanda e il relativo versamento eranostati effettuat i nei t ermini prescritti dal citato art. 6; 1.2.
Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018
136, e che la domanda e il relativo versamento eranostati effettuat i nei t ermini prescritti dal citato art. 6; 1.2.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18 gennaio 2022, n. 1420
ex multisCass. 18 gennaio 2022, n. 1420)
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 4028-2018 proposto da: CALABRESI NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIO BATTISTI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– contro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. FEDERICO SORRENTINO - Presidente - IMPOSTA DI REGISTRO Dott.

ORONZO DE MASI - Consigliere - Dott. ANTONIO MONDINI - Consigliere - Ud.5/5/2023- CC Dott. ANDREA PENTA - Consigliere - Dott.ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - FORCINELLI ANNA, elettivamente domiciliat a in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIO BATTISTI giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 3904/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/6/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 5/5/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Nicola Calabresi propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 272/2012 della Commissione tributaria provinciale di Latina in accoglimento del ricorso proposto da Nicola Calabresi e Anna Forcinelli avverso avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro in relazione ad atto di compravendita immobiliare stipulato tra le suddette parti in data 16/10/2009;

Agenzia delle entrate e Anna Forcinelli resistono con controricorso e quest’ultima propone altresì ricorso incidentale,adesivo a quello proposto in via principale CONSIDERATO CHE 1.1. a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Latina dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che Nicola Calabresi aveva presentato domanda ex artt. 6 e 7 del D.L. 23/10/2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2018 n. 136, e che la domanda e il relativo versamento eranostati effettuat i nei t ermini prescritti dal citato art. 6; 1.2. tale definizione si estende a Anna Forcinelli, condebitore solidale, ai sensi del comma 14 del citato art. 6; 1.3. le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, d.l. n.119 del 2018); 1.4.in ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latosensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. ex multisCass. 18 gennaio 2022, n. 1420)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Cort