Civil procedure case dismissed as extinguished by law due to lack of party requests for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court found that the absence of such requests, combined with the transmission of the case list, confirmed the regular conclusion of the dispute under the relevant law. Consequently, the proceedings were terminated, and procedural costs remained with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: When parties fail to request a hearing within the legal term, the process is extinguished, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22334/2020 R.G. proposto da : GOTTARELLI ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVESTRI LEONARDO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Emilia - Romagna n. 34 /09 /2020 depositata il 07/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE