Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing under new 2022 law without party objection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between Riva and the Italian Tax Agency extinguished. The lower court ruled that the case was formally closed by its inclusion in a specific list mandated by Article 5 of Law No. 130/2022, which automatically terminates proceedings absent a party's request for a hearing. Consequently, the court upheld the decision that the litigation ended by operation of law, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: The inclusion of a case in the statutory list for extinguishing proceedings automatically terminates the lawsuit unless a party requests a hearing within the legal timeframe.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24951/2018 R.G. proposto da : RIVA MIRELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSI MARCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 756/ 09/ 2018 depositata il 09/02/2018. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I