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Decreto — n. 12310/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 12310/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil process extinguished because neither party requested a hearing to fix a date within the statutory timeframe. The lower court noted that the absence of such a request, combined with the regular definition of the dispute under Article 5 of Law No. 130/2022, resulted in the automatic termination of proceedings. Consequently, the court ruled that the process is extinguished, leaving the burden of advanced costs on the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: When parties fail to request a hearing to fix a date within the legal term, the process is extinguished, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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process extinguishment lack of hearing request statutory time limit costs allocation civil procedure law automatic termination party inaction contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4723/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro OPEN 1 SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato POLIZZI GIOVANNI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Emilia Romagna n. 2483 /12/2018 depositata il 26/10/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES