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Decreto — n. 12289/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new procedural law without party opposition.

Numero d'incarto Decreto — n. 12289/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination provisions of the new procedural law. The plaintiff challenged a decision where the case was listed for automatic closure due to the absence of any party's request for a hearing. The court ruled that since neither side requested an audience, the process terminated by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When a case is listed for automatic termination under the new procedural regime and no party requests a hearing, the process extinguishes by operation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
automatic termination procedural law extinguishment of suit absence of hearing cost allocation new procedural code default closure contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per ladichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4849/2018 R.G. proposto da : COLOMBO BARBARA AMALIA, rappresentato e difeso dall'avvocato PLICATO DONATELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MONZA BRIANZA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n.2793/ 2 2/ 2017 depositata il 23/06/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per ladichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL