Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to lack of response to tax authority's list entry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished because the plaintiff failed to respond to the tax authority's procedural listing. The tax agency argued that the absence of a response within the legal deadline, combined with the specific provisions of Law No. 130/2022, necessitated the termination of the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When a party fails to respond to a procedural listing by the tax authority within the statutory deadline, the proceedings are extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27461/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . contro ARAIGAL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GIUSEPPE MAZZINI 142, rappresentato e difeso dall'avvocato CACOPARDO SERGIO ANTONIO MARIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. MESSINAn.1043/10/2020 depositata il 19/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL