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Ordinanza Interlocutoria — n. 12224/2023 — snciv Generato dall'IA

Court orders joint hearing of two tax refund appeals regarding reduced IRES rates for local consortia.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12224/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered a joint hearing of two related tax appeals filed by the Milan-Cremona-Po Canal Consortium against the Italian Revenue Agency. The first appeal challenges the denial of a reduced tax rate, while the second seeks a refund of taxes already paid for the same fiscal year. The decision was made to consolidate these proceedings to ensure judicial efficiency and prevent contradictory rulings on the same legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020; When two appeals involve identical parties and overlapping legal questions regarding the same tax year, the court may order a joint hearing to ensure procedural efficiency and consistency.

Parole chiave

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joint hearing procedure tax refund appeal reduced IRES rate consortium of local entities procedural economy Revenue Agency fiscal year 2010 esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020
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Testo completo

ente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorsoproposto da: CONSORZIO del CANALE MILANO-CREMONA-PO in liquidazione, in persona del liquidatore ope legis,Ligestra 2 s.r.l., e questa a sua volta in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesiper procura speciale a margine del ricorso dall’Avv. Roberto della Valle. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza n. 969 / 2/2018 della Commissione tributaria della Lombardia, depositata il 7 marzo 2018; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti; lette le conclusioni depositate, ex art.23, comma 8 bis d.l. n.137 del 2020, dal P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Tributi-IRES Consorzio tra enti locali-art.74 TUIRRilevato che: l’Agenzia delle Entrate notificò al Consorzio del Canale Milano- Cremona-Po (ente partecipato dallo Stato, dal Comune e dalla Provincia di Milano, dal Comune e dalla Provincia di Cremona) avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2010, con cui contestò l’indebita fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, essendo stati espunti, dai soggetti beneficiari l’agevolazione, ai sensi dell’art.66, comma 8, d.l. 30 agosto 1993 n.331, le regioni, provincie e comuni, camere di commercio e loro consorzi; avverso l’atto impositivo la Ligestra 2 s.r.l., soggetto liquidatore delConsorzio, propose, invocando anche l’applicabilità dell’art. 74 del TUIR, ricorso che venne rigettato dall’adita Commissione tributaria provinciale; la decisione, appellata dal Consorzio, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia; in particolare, il Giudice di appello, nel condividere la prima decisione, ha ribadito che la lettura dell’art. 6 del d.P.R. n.603 del 1971, cosi come modificato dal decreto legge n.331 del 1993 con esclusione di alcuni enti che, in precedenza, potevano beneficiare della riduzione dell’aliquota sulle imposte dirette, consentiva di escludere agevolmente dal novero degli enti che possono beneficiare della aliquota ridotta al 50% i Consorzi, seppure essi siano costituiti tra enti pubblici territoriali.

La C.T.R., inoltre, non riteneva che il Consorzio potesse giovarsi dell’esenzione dall’imposta in applicazione dell’art.74 del d.P.R. n.917 del 1986 sia perché si appalesa contraddittoria con la richiesta di applicazione dell’aliquota agevolata sia perché l’appellante ha sempre versato l’IRES seppure in misura ridotta; avverso la sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per la cassazione, articolando due motivi;l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva: il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza in prossimità della quale, ai sensi dell’art.23, comma 8-bis, del decreto- legge n.137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n.176 del 2020, il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso e la ricorrente memoria.

Considerato che: risulta pendente innanzi a questa Corte il ricorso n.r.g. 4386/2018, tra le stesse parti, avente a oggetto l’impugnazione avverso il rifiuto all’istanza di rimborso dell’IRES versata dal Consorzio anche, tra le altre,per la stessa annualità (2010); appare opportuna, pertanto, la trattazione congiunta dei due ricorsi.

P.Q.M.

Dispone il rinvio a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n.r.g. 4386/2018. Cosìdeciso, in Roma il 26 ot