Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12220/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax agency's revocation request for missing factual examination as an unreviewable error of judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12220/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the tax agency's revocation request inadmissible against its own prior order rejecting a cassation appeal. The agency argued the lower court failed to examine specific historical facts regarding tax evasion, but the court determined this constituted an error of judgment rather than a reversible error of fact. Consequently, the court held that such interpretative errors fall outside the scope of revocable defects under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.: A failure to examine specific facts or evidence constitutes a revocable error of fact only if it represents an immediately perceptible oversight; otherwise, it is an unreviewable error of judgment regarding the interpretation of the appeal's subject matter.

Parole chiave

Generato dall'IA
error of judgment error of fact omission of facts revocation of cassation tax evasion Civil Procedure Code factual examination contratto di sponsoring

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Materiali Speciali s.r.l., che resiste con controricorso, la revocazione dell'ordinanza in epigrafe con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso dalla medesim a proposto, ai sensi dell'art. 360 cod.
Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con entrambi i motivi di revocazione l ’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 395, primo comma, n.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 360 cod. proc. civ
Materiali Speciali s.r.l., che resiste con controricorso, la revocazione dell'ordinanza in epigrafe con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso dalla medesim a proposto, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994
Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass.
Cass. 14/04/2017, n. 9673
30994; Cass. 14/04/2017, n. 9673).
Cass. Sez. U., 27/11/2019, n. 31032
Cass. 05/05/2017, n. 10930
Cass. 13/01/2015, n. 321
Cass. 13/01/2015, n. 321; Cass.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12487/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro M.S. MATERIALI SPECIALI S.R.L. elettivamente domiciliat a in Roma , Via Laura Mantegazza, 24, presso lo studio del dott. Marco Gardin , rappresentatae difesa da gli Avvocati Fulvia Coli e Mariacarla Borsiglia, –controricorrente – avverso l’Ordinanza della Corte di Cassazione n.3790/2016 depositata il 26/02/2016; IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. Con ricorso ex art. 391-biscod. proc. civ. l'Agenzia delle Entrate chiede, nei confronti della M.S. Materiali Speciali s.r.l., che resiste con controricorso, la revocazione dell'ordinanza in epigrafe con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso dalla medesim a proposto, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza n. 51/2013, resa in grado d'appello dalla C.t.r. della Emilia Romagna in data2 luglio 2013.

2. L’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della società M.S.,per l’anno di imposta 2003 , avviso di accertamento con il quale aveva recuperato a tassazione, stante l’indeducibilità dei costi , un maggior reddito in relazione ad operazioni ritenute inesistenti . Assumeva che terze società , riconducibili a tale Alberto Guidetti, operanti nel settore delle gare automobilistiche e delle sponsorizzazioni sportive, avevano emesso fatture , dell’importo complessivo di euro 25.000,00 per presunte prestazioni eseguite in favore dalla M.S. in ragione di un contratto di sponsorizzazioneintercorso con quest’ultima, in realtà inesistenti.

3. La C.t.p. accoglieva il ricorso della società riducendo l’importo della pretesa fiscale. In partic o lare, riteneva effettiva la prestazione, relativa ad una sponsorizzazione nel corso dell’evento sportivo del Rally diFrign ano, ma sproporzionato e pri vo di causa il costo che, pertanto, riduceva alla minor somma di euro 5.000,00. La C.t.r., invece, accoglieva l’appellodella contribuente; riteneva, infatti, acquista la prova dell’effettività delle prestazioni eseguite e mancanti elementi idonei a valutare come sproporzionato il corrispettivo pattuito.

Cons. est. Rosanna Angarano 3 4. Questa Corte, con l’ordinanza oggetto dell’istanza di revocazione, rigettava il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo, per quanto rileva, manifestamente inammissibile il secondo motivo, propostoai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. con il quale l’Ufficio aveva lamentato l’omesso esame di «fatti storici e dati testuali o extratestuali da cui essi risultano» individuati n el meccanismo evasivo posto in essere dalle società terze; nella genericità dei contratti di sponsorizzazione; nell’inspiegabile variabilità dei compensi; nelle fotografie prodotte dal contribuente prive di riferimenti spazio-temporali.

Considerato che:

1. Con entrambi i motivi di revocazione l ’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. che l’ordinanza impugnata sarebbe incorsa in errori materiali, strettamente collegati,nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso per cassazione. 1.1. Con il primo motivo di revocazione assume checon il secondo motivo del ricorso per cassazione aveva dedotto che la C.t.r. aveva omesso l’esame di quattro fatti;che, i nvece, l’ordinanza impugnata ne aveva presi in considerazione solo tre, così incorrendo in errore materiale.

Precisache il fatto di cui si era denunciato l’omesso esame da parte della C.t.r., era cheil Guidetti,cui erano riconducibili le società terze che avevano emesse fatture per operazioni inesistenti, aveva posto in essere un «meccanismo evasivo»; che,in particolare, aveva evidenziato innanzi a questa Corteche la vicenda che vedeva coinvolta la contribuentenon poteva essere considerata isolatamente, dovendosi aver riguardo al modus operandi già descritto nell’avvio di accertamento; che, ciononostante, l’ordinanza impugnata per revocazione aveva affermato che la C.t.r. aveva preso in esame tutte le emergenze documentali, ma non aveva fattocenno alcuno al dedotto Cons. est.

Rosanna Angarano 4 meccanismo evasivo, sicché la Corte, cadendo in errore materiale, aveva esaminato la vicenda come se si trattasse di un episodio isolato. Deduce, per l’effetto, che la pronuncia di inammissibilità del secondo motivo di ricorso si fondava su questo errore in quanto, questa Corte, sull’erroneo presupposto che fossero state esa m inate «tutte le emergenze sottopostole»,aveva ritenuto che il motivo fosse incentrato sulla richiesta di un’inammissibile rivalutazione del merito. 1.2. Con il secondo motivo d i revocazione l’Ufficio a ssume che questa Corte, sempre nell’esaminare il secondo motivo del ricorso per cassazione, aveva ritenuto che con quest’ultimo essa deducente avesse lamentato l’omessa valutazione ad opera della C.t.r. della «inidoneità delle fotografie a rendere la prova del contenuto della prestazione» e che, in ragione di ciò, lo aveva ritenuto inammissibile, evidenziando che le censure si infrangevano contro gli accertamenti in fatto compiuti dalla C.t.r. e che quest’ultima aveva «preso in esame tutte le emergenze documentali poste al suo cospetto».

Ritiene il ricorrente che, tuttavia, questa Corte non si sarebbe avveduta, incorrendo in errore di fatto, che l’inidoneità della documentazione fotografica non era stata lamentata genericamente, bensì in ragione del fatto che quest’ultima mancava di riferimento spazio-temporali sicché non era possibilericondurla , diversamente da quanto ritenuto dalla C.t.r. , ad una specifica manifestazione sportiva. Aggiunge che l’ ordinanza impugnata per revocazione nulla avrebbe espresso sul punto, e che avrebbe ritenuto esistentidue fatti, ovvero la denuncia di una generica inidoneità delle fotografie e l’esame da parte della C.t.r. di tutte le emergenze sottopostole,che erano, invece, inesistenti e che non erano stati oggetto di contraddittorio nel giudizio. 1.3.

In conclusione, la ricorrente assume che i due fatti non esaminati e fatti oggetto dei due motivi di revocazione concorrevano a formare un quadro probatorio che avrebbe imposto al giudice del Cons. est. Rosanna Angarano 5 meritoconclusioni diverse. Per l’effetto, chiede, in fase rescindente , la revocazione dell’ordinanza impugnata e, con giudizio rescissorio , l’accoglimento del secondo motivo di ricorso per cassazione a suo tempo proposto.

2. Il ricorso per revocazione è inammissibile con riferimento ad entrambi i motivi denunciati ed oggetto di trattazione congiunta in quanto connessi. 2.1. L’ordinanza impugn ata per revocazione ha escluso che la sentenza della C.t.r. fosse incorsa nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. In primo luogo, ha evidenziato che le censure con le quali l’Agenzia delle Entrate aveva prospettato «un omesso esame di difese» non erano riconducibili al paradigma di cui all’art. 360 primo comma n 5 cod. proc. civ.. Ha aqgiunto che dette censure si infrangevano contro gli accertamenti di fatto compiuti dalla C.t.r. (specificità delle fotografie relative ad una specifica competizione sportiva, esistenza del contratto di sponsorizzazione, pagamenti a mezzo assegni) che l’avevano indotta ed escludere che si fosse in presenza di operazioni inesistenti o sovrafatturate.

Ha rilevato, ancora, che, in realtà, gli elementi addotti dall’Ufficio miravano a sollecitare una diversa valutzione delle prove che si infrangeva con la formulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. successivamente alle modifiche di cui all’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012 n. 134; che la C.t.r. aveva preso in esame tutte le emergenze documentali e che l’esistenza di altri contratti di sponsorizzazione relativi ad importi diversi prospettava il manato esame di elementi probatori e non di un fatto decisivo. 2.2.Secondo la ricorrente la Corte non si sarebbe avveduta che tra i fatti storici per i quali si era denunciato l’omesso esame vi era anche il modus operandi con il quale avevano agito le società terze coinvolte nella fatturazione di operazioni inesistenti ed il fatto che le fotografie Cons. est.

Rosanna Angarano 6 che la C.t.r. aveva valutato per ritenere effettiva la prestazione oggetto di fatturazione erano prive di riferimenti spazio-temporali. 2.3. Va escluso che tali presunte omissioni integrino l’errore percettivo ipotizzato dai ricorrenti. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, larevocazione presuppone, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto, che consistain un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (ex plurimis, Cass.,Sez. U, 07/03/2016 , n. 4413). E’ esclusa,invece, in quanto estranea a ll'area del vizio r evocatorio , la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffattotipo di errore, ove pure in astratta ipotesi fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (cfr.

Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass. 14/04/2017, n. 9673). L'errore, poi, non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche atteso che, mentre l'art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. concerne l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, la falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di quegli stessi fatti integra gli estremi dell'erroriuris Cons. est. Rosanna Angarano 7 sia nel caso di obliterazione delle norme medesime, della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (tra le tante, Cass.05/05/2017, n. 10930;

Cass. 13/01/2015, n. 321; Cass. 29/12/2011, n. 29922; Cass. 10/06/2009, n. 13367). 2.4. Con specifico riferimento alla revocazione di sentenze (o ordinanze) della Cassazione per omesso esame di uno dei motivi di ricorso, la Sezioni Unite della Cortehanno precisato che deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sulmotivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente inesame alcune delle argomentazioni svolte comemotivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass.

Sez. U., 27/11/2019, n. 31032). 2.5. L’ordinanza impugnata ha ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso per cassazione affermando che quantol’Agenzia delle Entrate prospettava sotto il vizio di omesso esame di fatti storici decisivisi risolveva, in realtà , in una richiesta di diversa valutazione , per un verso delle difese spese innanzi alla C.t.r. e,per altro verso, del materiale probatorio acquisito; che tale istanza era estranea al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. Il fattoche l’ordinanza non contenga specifico richiamo a quanto dedotto con il motivo –i l modus operandi del Guidetti e la mancanza nelle fotografie prodotte dal contribuente di riferimento spazio - temporali– non implica alcun errore di percezione in quanto la Corte si è pronunciata sul punto ritenendo che si fosse al di fuori del perimetro di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Non vi è, pertanto, un a svista percettiva immediatamente percepibile – che , anzi, deve esclude rsi proprio in ragione della Cons. est. Rosanna Angarano 8 motivazione resa in punto di inammissibilità– bensì, al più , di un errore di giudizio non censurabile con la revocazione.

5. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente delle spes