Cassation court dismisses tax appeal where simplified settlement was filed but not fully paid by the taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that declared the tax dispute moot. The taxpayer had filed for a simplified settlement and paid the first installment, but the Agency failed to formally deny the request or initiate proceedings within the statutory deadlines. The court held that the settlement only becomes effective upon full payment of the debt, which the taxpayer had not completed, thus the matter remained contentious.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 6, d.l. 119/2018; Art. 6, comma 12 e 13, d.l. 119/2018: The simplified tax settlement procedure is perfected only upon full payment of the debt, and failure to notify the tax authority or present an objection within the legal term renders the matter moot, barring further litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7577/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro BUSSOLINI LUCIO, elettivamente domiciliato in Roma , Via F. De Sanctis,n. 4, presso lo studio degli Avvocati Giuseppe Tenchini e Fabio Franco che lo rappresenta no e dife ndono unitamente a ll’Avvocato Giuseppe Ferrara, –controricorrente – IRPEFIRAP AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1 4 88 / 1 5 , depositata il 15/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, nei confronti d i Lucio Bussolini , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r.ha accolto l’appello d e l contribuente avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Firenze avevaaccolto il ricorso del contribuente avverso gli avvisidi accertamento (nn. T8B010801762 - 63) con i quali, per gli anni di imposta2008 e 2009, era stato recuperato a tassazione unmaggior reddito ai fini Irpef ed accertato una maggior valore della produzione ai fini Irap.
2. Con memoria depositata il 06 aprile 2023 il contribuente ha allegato e documentato di aver presentato domanda per la definizione agevolata della controversia tributaria pendente ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b), d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 relativamente ad entrambi gli avvisi di accertamento impugnati e di aver provveduto al versamento della prima rata. Per l’effetto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Il Contribuente ha, altresì, documentato di aver provveduto a notificare all’Avvocatura dello Stato i documenti allegati. Considerato che:
1. Il contribuente ha documentato, con riferimento ad entrambigli atti impositivi oggetto del ricorso per cassazione, di aver presentato domanda di definizione agevolata ed ha versato le quietanze attestanti il pagamento della prima rata.
2. Entro il termine fissato dalla legge, 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il Cons. est. Rosanna Angarano 3 diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
3. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. 119 del 2018, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Invece, deve essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato(cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13,d.l. cit.
5. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M.