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Decreto — n. 12214/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares litigation extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 12214/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing to declare the lawsuit terminated. The lower court found that the absence of such a request, combined with the regular definition of the dispute, satisfied the statutory requirements for extinction under Article 5 of Law No. 130 of 2022. Consequently, the proceedings were formally closed, and the costs remained with the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130 of 2022; Art. 391, third paragraph, Code of Civil Procedure: When a dispute is defined in the forms prescribed by law and no party requests a hearing to declare extinction, the process is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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procedural extinction lack of hearing request Law 130 2022 civil procedure closure costs allocation automatic termination party inaction contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law No. 130 of 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph, Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7893/2020 R.G. proposto da : RISTORANTE FILATOIO SRL, rappresentato e difeso dagli avvocati GRAMAZIO GIOVANNI e LAMBERTI LAURA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia SEZ.DIST. Brescia n. 4843 /00/2019 depositata il 02/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESS