Cassation appeal dismissed due to absolute irreperibility of the defendant preventing valid service of process.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant could not be located at the address provided, rendering service absolute. While the plaintiff attempted service via postal mail, the court ruled that mere deposit of a notice is insufficient without proof of receipt. Consequently, the procedural defect prevented the appeal from being validly served, leading to its dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 legge n. 890 del 1982; In cases of postal notification where the recipient refuses or is temporarily absent, the perfection of the notification procedure can only be proven by the production of the receipt notice containing the deposit communication, not merely by proof of mailing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7723/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro SUN PLANT 4 S.R.L., –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOM B ARDIA , sezione staccata di Brescia,n. 5051 / 19 depositata il 1 2 / 1 2 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal consigliereRosanna Angarano.
Rilevato che: IRES DINIEGO RIMBORSO Cons. est. Rosanna Angarano 2 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di Sun Plant 4 s.r.l. avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Brescia che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio in risposta all’istanza di rimborso della maggiore Ires versata per l’anno di imposta 2011, 2012, 2013 e 2014. Considerato che: 1.Risulta ex actis che la notificazione del ricorso per cassazione , tentata a mezzo del servizio postale pressola sede della società, non ha avuto buon esito stante l’irreperibilità, c.d. assoluta, del destinatario, all’indirizzo indicato.
2. Risulta, altresì, che la notifica del ricorso presso il difens ore dell'intimato,dott. Marco Bertetti, all'indirizzo di domiciliazione indicato nella sentenza impugnata,è avvenuta , anch’essa , a mezzo del servizio postale, secondo le forme della c.d. irreperibilità relativa, con immissione dell’avviso nella cassetta della corrispondenza nello stabile in indirizzo, il deposito del plico presso l’ufficio e la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.) con annotazione della relativa raccomandata. Risulta, altresì, che l’atto non è stato ritirato.
3. La ricorrente non ha versato in atti la ricevuta di ritorno della C.A.D. La Corte, a sezioni unite, sul punto ha chiarito che i n caso dinotifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'attonotificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimentonotificatorio può essere data dalnotificante - in base a d un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.) dell'art. 8 l egge n. Cons. est. Rosanna Angarano 3 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente lacomunicazione di av venuto deposito non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. sez. U. 15/04/2021, n. 10012).
4. Il ricorso va , dunque , dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra questione. 5.Non vi è luogo a pronunciasulle spese, stante l'assenza di attività difensiva da parte dell'intimata.
P.Q.M.
La Cortedichia