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Decreto — n. 12182/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 Law 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 12182/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing to declare the case closed. The lower court found that the absence of a request for hearing under Article 5 of Law No. 130 of 2022 meant the litigation was definitively terminated. Consequently, the appeal was dismissed without further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130 of 2022; Art. 391, third paragraph, Code of Civil Procedure: The court extinguishes the proceedings when no party requests a hearing to declare extinction, thereby terminating the litigation automatically.

Parole chiave

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procedural extinction Law 130 2022 request for hearing termination of litigation civil procedure code default extinction lack of party request diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law No. 130 of 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph, Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4720/2020 R.G. proposto da : SANTOLI SIMONA, rappresentato e difeso dall'avvocato COMASTRI CAPELLI LUANA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n.1240/ 07/ 2019 depositata il 20/06/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le haanticipate.

DICHIARA ESTINTO