Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12174/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, ruling statute runs from payment date, not EU ruling date, to ensure legal certainty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12174/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court decision that extended the statute of limitations for tax refunds. The lower court had ruled that the limitation period began only after the European Court of Justice declared the tax rule incompatible with EU law. The Supreme Court reversed this, holding that the limitation period must run from the date of payment to preserve legal certainty and avoid indefinite uncertainty in settled tax relationships.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973; Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992: In cases of tax refund where a tax is declared incompatible with EU law after payment, the limitation period runs from the date of payment, not the date of the EU ruling, to ensure legal certainty.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations tax refund claim legal certainty principle EU law incompatibility limitation period start date rimborso dei contributi agli stranieri retroattività della rendita d'invalidità rinvio della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
Considerato che: con l’unico mezzo di impugnazione è denunziata violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art.
Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992
602/1973 e dell’art. 21 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13676/2014
Cass. n. 22345/2018
Cass. n. 1621/2023
Cass. n. 1621/2023; Cass.
Cass. n. 15645/2022
1621/2023; Cass. n. 15645/2022; Cass.
Cass. n. 6855/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 4218 / 20 1 8 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro GHIDONI FERNANDO -intimato - avverso la sentenza n. 2025/6/2017della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositatail 27 giugno 201 7;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14aprile 2023 dal consigliere dott.

Francesco Cortesi . Rilevato che: Fernando Ghidoni impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia il silenzio - rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso di somme versate a titolo di Irpef per l’anno 2001; afondamento dell’istanza, il contribuente aveva evidenziato di non aver potuto usufruire del regime agevolato previsto dall’art. 19 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) –che prevedeva la riduzione al 50% dell’aliquota Irpef – non avendo raggiunto la prescrit ta anzianità di servizio, ma che, successivamente, tale norma era stata dichiarata non conforme al diritto UE dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 21 luglio 2005 n. C-207/04, in quanto prevedeva un trattamento discriminatorio in danno dei lavoratori di sesso maschile, sottoposti a tassazione doppia rispetto alle lavoratrici con pari anzianità anagrafica; la C.T.P. accolse il ricorso ; la sentenza di prime cure fu confermata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna, adìta con gravame dall’Amministrazione; i giudici d’appello, condivise le ragioni in diritto che avevano fondato l’istanza di rimborso, ritennero che la stessa –contrariamente a quanto sostenut o dall’Agenzia delle entrate – fosse stata tempestivamente formulata, poiché il termine decadenziale di quarantotto mesi –previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – doveva farsi decorre re dalla data di pubblicazione della decisione della Corte di Giustizia Europea;avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un unico motivo; l’intimato non ha svolto difese in questa sede.

Considerato che: con l’unico mezzo di impugnazione è denunziata violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; ad avviso della ricorrente,i giudici d’appello hanno errato nel far decorrere il termine di decadenza per la presentazione di istanza di rimborso dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia, anziché dalla data del versamento; tale opzione interpretativa, infatti, sarebbe idonea a incidere anche su rapporti giuridici ormai cristallizzati, ponendosi così in contrasto con il principio della certezza del diritto, nonché con la consolidata giurisprudenza della stessa Corte UE, la quale ha più volte affermato che gli effetti delle proprie pronunzie incontrano il limite dei rapporti esauriti secondo la disciplina domestica degli Statimembri; l’Amministrazione, inoltre, corrobora i propri assunti con il richiamo a una decisione resa dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 13676/2014), che, in un’ipotesi di affermato contrasto di una norma statale con il diritto UE da parte della Corte di Giustizia Europea, non ha consentito di attribuire effetti alla condotta di un soggetto che, in vigenza di tale norma, è rimasto inerte, anziché esercitare i propri diritti nel termine normativamente previsto; lacensura è fondata; la tesi della ricorrente si conforma, infatti, al consolidato orientamento di questa Corte, cristallizzatosi con la pronunzia delle Sezioni Unite poc’anzi menzionata, e successivamente ribadito nella forma del seguente principio di diritto:

« i n tema di rimborso delle imposte sui redditi, qualora un'imposta sia stata dichiarata, in epoca successiva al pagamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia, il termine di decadenza del diritto al rimborso, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dalla data del versamento (quanto ai versamenti diretti) o della ritenuta (quanto alle somme assoggettate a ritenuta alla fonte), e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all'ordinamento comunitario, senza che possano invocarsi, in senso contrario, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "overruling" per giustificare la decorrenza del suddetto termine dalla data della decisionedella Corte di Giustizia, in quanto, per un verso, non vengono in rilievo regole processuali e, per un altro, vi è un'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente in materia tributaria, che sarebbe compromessa dalla sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti» (così, fra le numerose altre, Cass. n. 22345/2018; conf.

Cass. n. 1621/2023; Cass. n. 15645/2022; Cass. n. 6855/2020); da tale principio si è discostata la sentenza d’appello, che va pertanto cassata, in accoglimento del ricorso; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria impugnazione del silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, proposta dal contribuente; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mentre quelle dei gradi di merito possono essere interamente compensate, in ragione della natura della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda del contribuente;condanna l’intimato al pagamento delle spese , che liquida in €4.200,00 oltre spese prenota