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Decreto — n. 12161/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil lawsuit extinguished due to procedural listing under new 2022 law.

Numero d'incarto Decreto — n. 12161/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit between the Revenue Agency and the taxpayers extinguished. The lower court ruled that the case was listed in the mandatory schedule for automatic termination under Article 5 of Law No. 130/2022. Consequently, the proceedings ended without a substantive judgment on the tax penalties.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 40, comma 4, D.L. No. 13/2023: When a civil action is listed in the mandatory schedule for automatic termination, the process is extinguished unless parties request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction mandatory schedule automatic termination tax litigation Law 130/2022 contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 40, comma 4, D.L. No. 13/2023
676/ 04/ 2020 depositata il 13/11/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13216/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro MULTARI Rosa, PRAMIL di Monteleone Giuseppe C. S.n.c., MONTELEONE Giuseppe Rocco, rappresentati e difesi dall’avvocato FRUS GIORGIO unitamente all'avvocato SALVATORI PAOLO, avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. PIEMONTE n. 676/ 04/ 2020 depositata il 13/11/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL