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Ordinanza Interlocutoria — n. 12069/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case for joint trial with other co-defendants' tax appeals.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12069/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding Paolo Dazzi's tax liability. The court noted that while the administrative authority argued for tax consequences, the lower courts found the civil obligation to be purely compensatory rather than restitutory. Consequently, the Collegio decided to remand the case for a joint trial with the tax appeals filed by the other co-defendants involved in the same criminal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 14 comma 4 l. 537/1993: When multiple defendants in a criminal restitution case face separate tax appeals, the court may remand the case for joint trial to ensure consistent examination of arguments regarding the nature of the funds and their fiscal impact.

Parole chiave

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tax appeal dismissal joint trial remand criminal restitution fiscal liability co-defendants procedure restituzione dell'imposta imputazione dei pagamenti ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 14 comma 4 l. 537/1993
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 12316 / 20 20 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro DAZZI PAOLO, rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. GIUSEPPE FERRARAe dall’Avv. FABIO FRANCO, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, VIA FRANCESCO DE SANCTIS, N. 4 -controricorrente - avverso la sentenza n. 43/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositatail 14 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27aprile 2023 dal consigliere dott.

Francesco Cortesi . Rilevato che: Paolo Dazzi impugnò innanzi alla CTP di Massa Carrara l’avviso di accertamento notificatogli il 24 settembre 2012, con il quale veniva ripreso a tassazione, ai fini Irpef e Iva per l’anno 2004, l’importo di €1.875.814,59 a titolo di “reddito diverso”, e segnatamente di provento di reato, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993; secondo l’Ufficio, tale importo corrispondeva alla quota-parte di spettanza del contribuente il quale, unitamente ai concorrenti Laura Donatiello, Rinaldo Reboa e Carlo Giovanni Lattanzi, si era appropriato della complessiva somma di € 7.503.258,35, distraendola dal fallimento dell’impresa individuale “Dazzi Pietro fu Enrico”, per il tramite di una società paravento denominata Server Plus Ltd.; di tale complessiva somma, all’esito di giudizio penale a carico dei quattro soci di fatto, la Corte d’Appello di Torino aveva ordinato la restituzione; il ricorso del Dazzi fu accolto dalla CTP sul rilievo dell’intervenuta decadenza del potere accertativo in capo all’Amministrazione; il successivo appello di quest’ultima fu respinto dalla CTR della Toscana; igiudici del gravame, pur rilevando che l’Amministrazione non era incorsa in alcuna decadenza, ritennero la pretesa erariale infondata nel merito; in tal senso, osservarono che dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino, confermata sul punto all’esito del ricorso per cassazione, erano emersi unicamente argomenti che provavano la locupletazione della società Server Plus Ltd, ma non l’effettiva percezione della somma da parte dei soci, con la conseguenza che l’obbligo restitutorio posto a carico di questi ultimi –al di là del nomen juris adottato in sede penale –avesse in realtà natura risarcitoria e fosse, così, privo di ricadute sul piano fiscale; la sentenza d’appello è impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resiste l’intimato con controricorso. Considerato che: preliminarmente all’esame dei motivi, ritiene il Collegio l’opportunità della trattazione del presente giudizio unitamente a quelli relativi ai restanti imputati nel processo penale, e segnatamente al ricorso N.R.G. 12288/2020, proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di Carlo Giovanni Lattanzi e Rinaldo Reboa avverso la sentenza della CTR della Toscana n. 44/2019, e il ricorso N.R.G. 12082/2020, proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti diLaura Donatiello avverso la sentenza della CTR della Toscana n. 45/2019, avuto riguardo al fatto che l’Agenzia ricorrente sviluppa argomentazioni inerenti a tutti i soggetti, complessivamente considerati.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i ricorsi N.R.G 12082/20