Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative framework.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under the new legislative framework. The lower court found that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute without any party requesting further treatment. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the burden of advanced costs on the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: When a tax case is listed for automatic extinction under the new procedural rules, the proceedings terminate by operation of law unless parties request a hearing, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32587/2019 R.G. proposto da LORENZI MAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato VIGNERI ROBERTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Liguria n. 456/3/2019 depositata il 05/04/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO