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Decreto — n. 12054/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to lack of response to administrative list entry under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 12054/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the plaintiff failed to respond to the administrative list entry. The Administrative Agency and State Attorney General argued that the absence of a response within the legal deadline, combined with the new law's provisions, mandated the case's termination. Consequently, the court ruled that the procedural silence resulted in the automatic extinction of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When a party fails to request a hearing within the statutory period following the inclusion of a case in the administrative list, the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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litigation extinction administrative list tax proceedings procedural silence Civil Procedure Code Law 130/2022 default judgment crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8871/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MERLETTI MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato DE NARDIS MAURIZIO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Abruzzo SEZ.DIST. PESCARAn.756/07/2019 depositata il 03/09/2019, pronunciata con riferimen to ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR