Court declares civil lawsuit extinguished due to lack of response to tax authority's procedural notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit between the Tax Agency and Novì Tiziano extinguished. The lower court ruled that the case ended because neither party requested a hearing within the statutory timeframe following the Tax Agency's notification of the case's closure. Consequently, the court held that the procedural requirements for continuation were not met, resulting in the automatic termination of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; When parties fail to request a hearing within the legal term after a case is declared closed, the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12942/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro NOVI TIZIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato BERTAGGIA LORENZO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.1/ 01/ 2019 depositata il 04/01/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL