Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under the new procedural framework. The lower court found that the insertion of the case into the official list of terminated judgments, without any party requesting a hearing, satisfied the statutory requirements for extinction. Consequently, the appeal was dismissed as the underlying dispute had already concluded in the forms prescribed by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law n. 130/2022; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: When a case is listed as terminated without a request for a hearing, the proceedings are automatically extinguished, barring the parties from requesting a hearing unless they explicitly exercise their right under the third paragraph of Article 391.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15183/2020 R.G. proposto da : LA VALLE TIZIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato LEO LEONARDO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.2811/22/2019 depositata il 23/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniegoai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P