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Decreto — n. 12001/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court declares tax litigation extinguished due to automatic listing in the tax registry under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 12001/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the case was automatically listed in the tax registry. The plaintiff argued for a hearing, but the court found no objection filed within the statutory period. Consequently, the proceedings terminated by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 4, 5, 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code: The automatic inclusion of a tax case in the registry list constitutes a definitive resolution; if no party requests a hearing within the legal term, the process extinguishes by operation of law.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic registry listing statutory time limit tax procedure law procedural termination diritto tributario differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 4, 5, 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29131/2018 R.G. proposto da DI LORENZO RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’ avvocato MARRONE MASSIMO contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA - UFFICIO TERRITORIALEDI AVERSA nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA - UFFICIO LEGALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania n. 1875/16/2018 depositata il 01/03/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTI