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Ordinanza Interlocutoria — n. 11947/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to Regional Tax Commission to review application of repealed tax law to 2006 pension payments.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11947/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court ordered the remittal of the case to the Regional Tax Commission for a new trial. The appellant argued that the tax authority incorrectly applied a repealed statute to pension payments made in 2006 and a subsequent 2010 refund. The court found the single ground of appeal sufficient to question the correct application of the abrogated law and thus required the lower court to re-examine the factual and legal basis of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 11 disp. gen. sulla legge in generale: When a single ground of appeal alleges the violation or false application of a repealed statute applicable to the facts at the time of the act, the court must remand the case to the lower tribunal to verify the correct legal qualification.

Parole chiave

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tax refund claim repealed statute application tempus regit actum principle Cassation remittal pension capitalization tax compensazione della rendita riscossione dei contributi arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 11 disp. gen. sulla legge in generale
252 del 2005, in connessione al principio tempus regit actumdi cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22615/2017R.G. proposto da: MONDINO RENZO, difeso e rappresentato per procura speciale dall’ Avv. Claudia Cisotto e domiciliato in Roma, via Monte Santo 68, presso lo studio dell’Avv. Stefano Iasonna; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –resistente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte , n . 629/02/2017, depositata il 15 marzo 2017.

PREVIDENZA INTEGRATIVAUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 2 aprile 202 3 dal Consigliere dott. Michele Cataldi; Rilevato che: 1.Renzo Mondino presentò istanza di rimborso Irpef per l’ anno 2006, per le somme trattenute in eccedenza sulla capitalizzazione della pensione integrativa corrisposta dai Fondi Pensioni Prev.Int e Previndai, a seguito della riliquidazione operata dall’Agenzia delle entrate con avviso bonario del 2010 (all’esito del controllo automatizzato effettuato sulle somme percepite dal contribuente e dichiarate dal sostituto d’imposta), e per effetto dell ’erronea applicazione dell’abrogato art. 20 t.u.i.r. , sull’altrettanto erroneo presupposto che in tal senso disponesse l’art. 23 d.lgs. 5dicembre 2005, n. 252 .

Successivamente il contribuente impugnò il silenzio rifiuto dell’amministrazione davanti alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che accolse il ricorso. 2.La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto invece l’appello dell’Agenzia. In particolare, il giudice d ’ appello ha premesso che la prestazione è stata erogata al contribuente nel 2006, sulla base di montanti accumulati fino al 31 dicembre 2005, e che la tassazione doveva quindi avvenire a norma dell’art. 20 t.u.i.r., abrogato dal predetto d.lgs n. 252 del 2005 con efficacia dall’1 gennaio 2007.

3. Contro tale decisione ha proposto ricorso la contribuente, affidandolo ad un solo motivo. L’Agenzia delle entrate ha prodotto nota al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 20 t.u.i.r. e dell’art. 23 d.lgs n. 252 del 2005, in connessione al principio tempus regit actumdi cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. In sintesi, il contribuente sostiene che la tassazione non sarebbe potuta avvenire a norma dell’art. 20 t.u.i.r., norma che era stata già abrogata al momento(2006) in cui la prestazione è stata erogata, e tanto più al momento (2010) in cui l’Amministrazione ha riliquidato l’importo dovuto con l’avviso bonario. Ritiene il Collegio che sia necessario acquisire il fascicolo del giudizio di merito, con conseguente rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo di merito dalla Commissione tributaria di secondo grado del Piemonte. Così deciso in Roma, n