Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new procedural law without party opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between Chiodi and Vendettuoli against the Italian Tax Agency extinguished. The lower court found that the case was automatically terminated under Article 5 of Law No. 130/2022 because no party requested a hearing within the statutory period. Consequently, the court ruled that the procedural process ended by operation of law, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3, Civil Procedure Code: When a case is listed for automatic termination under the new procedural regime and neither party requests a hearing within the legal term, the process is extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28269/2016 R.G. proposto da : CHIODI GIUSEPPE, VENDETTUOLI SERAFINA, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCACCIO ROCCO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. CAMPANIA n. 6075/ 51/ 2016 depositata il 24/06/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO