Court declares civil procedure extinguished due to lack of response to tax authority's list transmission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished after the tax authority transmitted a list of concluded cases to the court. The lower court ruled that the absence of any party's request to schedule a hearing within the legal timeframe resulted in the automatic termination of the proceedings. Consequently, the court upheld the decision that the process ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The civil procedure is extinguished if neither party requests a hearing within the statutory period following the transmission of the list of concluded cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20944/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . contro IMPRESE AUTOLINEE SCURA IAS SRL, rappresentato e difeso dagli avvocati FALCONE GIUSEPPE, FALCONE FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n.443/02/2019 depositata il 20/02/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO