Cassation court dismisses appeal regarding late mortgage registration and tax collection notices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed Evelina De Ritis's cassation appeal against a tax commission ruling that rejected her challenge to a mortgage registration and tax notices. De Ritis argued she never received communications about the 2006 mortgage and the underlying tax bills, claiming the registration was invalid and the notices were non-existent. The court rejected these claims, holding that the tax collector properly served notices at her fiscal domicile due to her unavailability, rendering the underlying tax acts unappealable and the mortgage registration valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992; Art. 24, comma 2, d.lgs 546/92: The court of cassation cannot examine unassessed facts or procedural errors if the underlying tax acts have become unappealable due to the lapse of time following proper notification, and additional grounds must strictly adhere to admissibility limits rather than rearguing the merits.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9404/2015 R.G. proposto da : DE RITIS EVELINA, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 252, presso lo studio dell’avvocato TAZZA FABRIZIO (TZZFRZ58S17L117Y) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato VACCARI GIOIA (VCCGIO46B64H501C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio sez. di ROMA n. 6136/2014depositata il 16/10/2014 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere MARIA ENZA LA TORRE. Ritenuto che: Evelina De Ritis ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6136/1/14, dep. il 16/10/2014, che in controversia su impugnazione di iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà, di cui rilevava l’omessa comunicazione, rigettava l’appello proposto dalla contribuente, confermando la decisione di prime cure. La ricorrente, a seguito di visura alla conservatoria, impugnava l’iscrizione ipotecaria e n.13 estratti di ruolo relativi alle cartelle poste alla base della stessa, e proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, lamentando di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione in merito alla stessa iscrizione e di non aver neppure ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento presupposte.
Equitalia Sud S.p.A., costituendosi con controricorso, eccepiva in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riguardo ad alcune cartelle contenenti pretese non tributarie e nel merito difendeva il proprio operato,affermando che per le iscrizioni ipotecarie eseguite nel 2006, come nella specie, non era previsto alcun obbligo di comunicazione, essendo stato lo stesso previsto solo dalla legge n. 106/2011. Tuttavia, precisava l’Agente di riscossione, era comunque stata spedita presso la ricorrente, la comunicazione recante l’informativa dell’iscrizione, stante l’irreperibilità assoluta della ricorrente presso il suo domicilio fiscale, coincidente con il luogo di residenza anagrafica.
La ricorrente, con memoria aggiunta, aderiva alla eccepita carenza di giurisdizione per le cartelle indicate, ma insisteva nel merito sull’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria e per l’inesistenza delle cartelle presupposte, proponendo due motivi aggiunti nei quali eccepiva la nullità/decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei tributi e la inesistenza delle cartelle di pagamento. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso nel merito, statuendo che le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate e non vi era l’obbligo di preventiva comunicazione.
I motivi aggiunti erano stati dichiarati inammissibili, non r icorrendo i ristretti limiti previsti dall’art. 24, comma 2, d.lgs 546/92. La contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio insistendo sull’illegittimità della notifica delle cartelle e deducendo che i motivi aggiunti sarebbero scaturiti dalla comparsa di costituzione avversaria. Evelina De Ritis propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR a lei sfavorevole. Equitalia Sud S.p.A. resiste con controricorso. Considerato che:
1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 comma 2, del D.Lgs. 546/92, nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.1 n.3 e 5 c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto inammissibile la proposizione dei motivi aggiunti proposti in primo grado, la cui proposizione si era res a necessari a della mancata produzione in giudizio delle cartelle, o meglio dalla produzione in giudizio dei soli ruoli, da parte di Equitalia che ha pertanto reso necessaria e consequenziale la richiesta di deposito dei motivi aggiunti.
2. Il motivo è infondato.
3. E’ orientamento consolidato di questa Corte, il principio secondo il quale in tema di contenzioso tributario, l a decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, non rilevabile d'ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte, non può essere eccepita dal contribuente mediante la presentazione di motivi aggiunti, in quanto l'integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti l’integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall’art. 24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti dalla stessa (Cass. n. 16803/2017; n. 12442 del 2011)).
4. È stato altresì statuito che , qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n.del15/09/2017; n.del26/06/2020). 4.1.
Nel caso di specie, ciò che ha determinato la richiesta di motivi aggiunti non è stato il deposito di documenti non conosciuti dalla ricorrente, bensì la nullità e la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei tributi e la inesistenza delle cartelle di pagamento. La Commissione Tributaria Regionale, sul punto, ha statuito, in coerenza con gli indicati principi, che il “motivo aggiunto”, proposto dalla contribuente, si poneva in contrasto con il disposto dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 perché non reso necessario dal deposito di documenti non conosciuti, e infondato, trattandosi, nel caso di specie, di un “non deposito” di documenti.
5. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 comma 1 e 43 DPR 602/73 in riferimento all’art. 360 c.1 n.3, per non avere la Commissione Tributaria Regionale correttamente applicato alla fattispecie per cui è causa i principi relativi alla decadenza per tardiva iscrizione dei tributi. La Commissione Tributaria Regionale, infatti, non avrebbe esaminato la questione del superamento del termine di decadenza della iscrizione al ruolo dei tributi oggetto di causa.
6. Con il terzo mo tivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 DPR 602/73 e 2953 c.c. in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 in quanto la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha omesso di esaminare un fatto decisivo del giudizio e non ha correttamente computato i termini della prescrizione del diritto che ha dato luogo all’iscrizione ipotecaria dei tributi.
7. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili per difetto di autosufficienza.
8. Vanno richiamati i principi consolidati dalla Corte in relazione al vizio di motivazione di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., secondo cui (cfr. ex multisCass. n. 27702/2020) la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censurare apodittiche di erronea o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamene suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice “a quo”, ma, per il principio di autosufficienza delricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di inammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l’esame diretto degli atti se non in presenza di “errores n procedendo”) di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un’adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità.
9. Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale, dopo aver preliminarmente statuito sull’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente, ha dichiarato esistenti le cartelle di pagamento e legittima la loro notificazione presso il domicilio della ricorrente, sulla base della documentazione prodotta dall’ente esattore. Pertanto, su tale assunto, ha dichiaratamente deciso di non esaminare i presunti vizi inerenti al ruolo, affermando che: “tutte le altre doglianze espresse dalla parte contribuente appaiono pertanto pretestuose, poiché il procedimento notificatorio è stato tale da rendere l’atto conoscibile e ciò, indipendentemente dall’effettiva conoscenza dello stesso.
Inoltre, la legittimità della notificazione degli atti presupposti vale sotto il duplice profilo sia dell’interruzione della lamentata prescrizione che sotto quello della consequenzialità degli atti, nel rispetto dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui tutte le doglianze, espresse in rapporto alla legittimità delle cartelle pagamento, avrebbero dovuto essere opposte nei termini, avverso ciascuna di esse, in quanto atti presupposti, mentre le iscrizioni ipotecari in oggetto avrebbero dovute essere impugnate per vizi propri”. 9.1.
Conseguentemente , la CTR non ha esaminato i presunti vizi de l ruolo, affermando che alla luce dell’avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali, ed in assenza di una loro tempestiva impugnazione, è decaduta la possibilità di formulare eccezioni inerenti ai vizi degli atti impositivi emessi, essendo i ruoli sottesi divenuti inoppugnabili. La ricorrente non ha peraltro prodotto gli atti i documenti posti a fondamento delle doglianze, rendendo impossibile a codesta Corte di legittimità una qualsivoglia verifica.
10. Va conclusivamente rigetta to il primo motivo del ricorso e dichiarati inammissibil i il secondo e il terzo ; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5 . 600,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterio