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Ordinanza — n. 11897/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax notice validity when prior collection document was properly served by authorized agent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11897/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a lower court ruling that upheld the tax authority's collection notice. The taxpayer argued the preceding payment notice and assessment warning were never legally served, claiming the collection agency's direct delivery was invalid. The court dismissed this because the lower court correctly found the prior documents were duly notified by the authorized concessionary, thereby precluding the taxpayer from challenging subsequent procedural steps.

Regesto Legislator

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Art. 112, 115 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 26, comma 5 DPR 602/1973: When a prior collection document is validly served by an authorized agent, the taxpayer cannot later contest the validity of the subsequent payment notice to avoid legal consequences of non-impugnation.

Parole chiave

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tax collection notice validity authorized agent service procedural preclusion non-impugnation consequence DPR 602/1973 compliance notifica delle Intese notificazione postale irregolare comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 26, comma 5 DPR 602/1973
Art. 13, comma 1 quater DPR 115/02
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2428/2015 R.G. proposto da : SOCIETA' TONELLI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NUNZIANTE CESARO CARLO (NNZCRL61A17F839E), in Salerno, Via Luigi Guercio, n. 44, che la rappresenta e difende giusta procura a margine -ricorrente- contro EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DELLA GIULIANA, 9, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA VISCARDI che la rappresentata e dife nde unitamente all'avvocato EMILIA GRIMALDI (GRMMLE58M49H703J) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania, SEZ.DIST.SALERNO,n. 4158/2014 depositata i l 05/05/2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere MARIA ENZA LA TORRE. Ritenuto che: La Società Tonelli srl in liquidazione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione avverso intimazione di pagamento riferito a cartella di pagamento notificata da Equitalia Polis spa il 21.2.2008 e non impugnata, ha accolto l’appello dell’Agenziadelle entrate. La CTP accoglieva il ricorso della Società, ritenendo inesistente la notifica sia della intimazione sia della prodromica cartella – che il Concessionario aveva provato essere stata effettuata a mezzo posta, depositando l’A.R. della raccomandata, regolarmente sottoscritto –in quanto eseguita direttamente dal Concessionario e non dai soggetti dalla legge abilitati.

La CTR, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, ha ritenuto regolare la notifica effettuata direttamente dal Concessionario senza l’intermediazione di alcun altro soggetto; ha poi considerato decisiva l’annotazione dello stesso numero di cartella sia nell’intimazione impugnata che nell’estratto di ruolo e nell’A.R. prodotto da Equitalia, quale prova della coincidenza della cartella notificata con quella oggetto di intimazione; ha infine giudicato quest’ultima “del tutto conforme al modello ufficiale…” e comunque ricostruibili i suoi contenuti e le sue motivazioni anche tramite integrazione con la cartella,regolarmente notificata.

L’Agenzia delle entrate ed Equitalia sud spa resistono con controricorso. Considerato che:

1. Col primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt.112 e 115 c.p.c., in disposizione combinata con l’art.2697 c.c., e con l’art.26, comma 5 del dpr n.602/1973, per avere la società contribuente contestato la mancata allegazione degli atti indicati nell’intimazione, prodromici alla notifica della stessa (cartella di pagamento e avviso di accertamento), asseritamente no n conosciuti. Il motivo, a parte i profili di inammissibilità per carenza di autosufficienza, anche al fine di dimostrare la sua proposizione nel precedenti gradi di merito, non riportando il ricorso di primo grado, le difese successive alla produzione della cartella da parte della riscossione e l’appello dell’Agenzia, è infondato, avendo la CTR affermato, sulla base della produzione del Concessionario, che la cartella che ha preceduto l’intimazione di pagamento era stata regolarmente notificata, per cui alla sua mancata impugnazione consegue “l’impossibilità di far legittimamente valere nel presente processo ulteriori vizi del provvedimento ovvero di atti ulteriormente prodromici”.

Il ricorso va conclusivamente rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle entrate; in €.5.600,00 oltre € 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge a favore dell’Ente per la riscossione. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a