Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to lack of response to tax authority's list.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished because the plaintiff failed to respond to the tax agency's list of concluded cases. The lower court ruled that the absence of any objection within the legal timeframe, combined with the tax authority's confirmation of the case's regular conclusion, triggered automatic extinction under Article 5 of Law No. 130/2022. Consequently, the proceedings terminated without a substantive judgment on the merits, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: When a tax authority lists a case as concluded and no party requests a hearing within the statutory period, the proceedings are automatically extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15452/2020 R.G. proposto da : MONTEMEZZO ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO unitamente agli avvocati NASCIMBEN CARLO, TRIVELLIN MAURO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. VENETO n. 869/ 01/ 2019 depos itata il 07/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL