Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing to declare the case closed. The lower court found that the absence of a formal objection to the tax authority's list insertion meant the dispute was definitively resolved under the new law. Consequently, the proceedings terminated without a substantive judgment on the merits, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130 of 2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: The court extinguishes the process if neither party requests a hearing to declare extinction, thereby concluding the dispute without a merits judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14774/2020 R.G. proposto da : GUERRINI SILVIA, rappresentatae difesa dall'avvocato PICARELLI GENNARO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Marche n. 706 /03/2019 deposi tata il 17/09/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 dellamedesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCES