Civil court declares lawsuit extinguished due to statutory time limits for declaring extinction of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished because the parties failed to request a hearing within the statutory period following the transmission of the case list. The lower court ruled that the absence of a denial of the extinction request confirmed the regular conclusion of the dispute under the new procedural law. Consequently, the court held that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When the parties do not request a hearing within the legal term following the transmission of the case list, the proceedings are extinguished by operation of law.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23378/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CAPODICI DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAPARELLA FRANCO unitamente all'avvocato PARLATO ANDREA avverso la Sentenza dellaComm.Trib.Reg. Sicilia n.1172/25/2016 depositata il 25/03/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P