Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new law without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the automatic termination provisions of the new law. The case involved a dispute between a taxpayer and the Revenue Agency regarding the formal closure of proceedings. The court ruled that since neither party requested a hearing, the process terminated by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When a tax proceeding is listed for automatic closure and no party requests a hearing, the process extinguishes by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.36781/2018 R.G. proposto da CAMPANELLI MICHELE, rappresentato e difeso dagli avvocati CIMA ANGELO WALTER eCOLUCCI PIETRO contro AGENZIA DELLE ENTRATE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Molise n. 533/1/2018 depositata il 19/07/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO