Civil court declares lawsuit extinguished due to statutory time limits and lack of party requests for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between the Crippa plaintiffs and the Revenue Agency extinguished. The lower court found that the procedural timeline had expired without any party requesting a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The civil process is extinguished if the statutory time limit expires without a party requesting a hearing, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27004/2018 R.G. proposto da : CRIPPA ANNALISAe CRIPPA MARIA GRAZIA, rappresentat e e difes e dagli avvocati BRIGUGLIO EUGENIO e BOCCALATTE GIANLUCA contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n.980/24/2018 depositata il 07/03/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazionefinalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL