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Decreto — n. 11807/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 11807/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing to fix a date within the statutory timeframe. The plaintiff argued for a hearing to declare the extinction, while the defendant contended the process was already definitively closed by the transmission of the list. The court ruled that without an explicit request under Article 5 of Law 130/2022, the procedural extinction stands and the case is dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, L. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The civil procedure is extinguished if neither party requests the fixing of a hearing within the legal term, thereby concluding the matter definitively.

Parole chiave

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procedural extinction lack of hearing request Law 130/2022 civil procedure closure statutory time limit extinguished case party inaction imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, L. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4553/2018 R.G. proposto da : COMMERCIO ESTERO MERCANTILE INDUSTRIALE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MERONE GIUDITTA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI NAPOLI avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. CAMPANIA n.6272/ 22/ 2017 de positata il 03/07/2017 pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO