Cassation court remits case for joint trial due to connected tax refund dispute involving stock revaluation and gifts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the tax agency's appeal and instead remitted the case for a new trial to be heard jointly with a related pending dispute. The agency argued that tax benefits from stock revaluation only apply to the original owner, not to third-party donees who later benefited from further revaluation. The court found the arguments insufficient to overturn the lower court's decision and deemed a combined hearing necessary for full resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, 11-quaterdecies d.l. 203/2005; Art. 360 c.p.c.: When a connected dispute exists between the same parties regarding the same subject matter, the court must order a joint trial to ensure comprehensive resolution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3034/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro BABETTO FEDERICA, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Moschetti e Francesco D’Ayala Valva, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, viale Parioli 43, il tutto come da mandato a margine del controricorso; -controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.2808/2015, depositata il 24 giugno 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. La contribuente chiedeva il rimborso dell’imposta sostitutiva relativa a un pacchetto azionario posseduto dalla stessa. In particolare, la stessa specificava che, nel 2002, essa aveva RIMB rivalutazione approfittato di una prima riquantificazione del valore sulla base di perizia di stima ed aveva proceduto ai relativi versamenti. Indi nel 2005, in virtù dell’art. 11-quaterdecies, d.l. n. 203/2005, aveva proceduto a una nuova riquantificazione, rispetto alla quale aveva altresì chiesto la rateazione in tre scadenze della relativa imposta sostitutiva.
Nel mentre corrispondeva le prime due rate, essa donava parte del pacchetto azionario a propri congiunti. Indi versava la terza rata limitatamente alla proporzione di azioni rimaste in suo possesso (quantificandola in € 68.996,50), e formulava istanza di rimborso relativamente all’imposta versata in virtù delle riquantificazioni suddette (la prima e la parte della seconda riferita alle quote trasferite), specificando che i donatari avevano a loro volta approfittato della terza possibilità di riquantificazione riferita all’anno 2008, dimostrando i relativi versamenti.
Sull’istanza di rimborso si formava il silenzio rifiuto, per cui la contribuente proponeva ricorso che veniva parzialmente accolto dalla CTP, limitatamente alle imposte versate in virtù della prima quantificazione, respingendolo nel resto (con particolare riguardo alla richiesta di rimborso delle rate versate con riguardo alla seconda rivalutazione). La CTR, adìta dalla contribuente, accoglieva il gravame riconoscendo il diritto all’integrale rimborso oggetto dell’istanza.
2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo l’Agenzia rileva come la pronuncia della CTR abbia violato gli artt. 5 e 11-quaterdecies, d.l. 30 settembre 2015, n. 203, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto la rateazione non si sostanzia in una “obbligazione reale che segue il bene cui si riferisce; bensì uno specifico trattamento agevolativo non estendibile, in assenza di specifica previsione legislativa, a soggetti terzi quali i donatari.”. La rivalutazione esplicherebbe dunque i propri effetti solo nei riguardi di coloro che l’hanno prescelta, ed i relativi effetti resterebbero indifferenti ai soggetti estranei. Poiché la terza rivalutazione era stata effettuata dai donatari, la donante non avrebbe diritto al rimborso riferito alle precedenti rivalutazioni.
2. Il Collegio, rileva to che tra le medesime parti pende altra controversia avente oggetto connesso, rubricata RGN 22729/2015, ravvisa l’opportunità della trattazione congiunta delle due cause. Va disposto pertanto i l rinvio della presente a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta. P. Q. M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di consentire la trattazione congiunta della presente controversia con quella rubricata R.G.N. 22729/2015, pendente tra le medesi