Cassation appeal dismissed due to mootness; debt extinguished by co-obligor payment; costs awarded to both parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax appeal moot because the co-obligor had paid the disputed tax debt, extinguishing the subject matter of the dispute. The appellant argued for cassation based on procedural violations and lack of motivation, while the tax authority supported the mootness claim. The Court ruled that since the underlying debt was settled, the appeal lost its legal basis and costs were shared equally.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.; When the subject matter of a litigation is extinguished by a subsequent event, the cassation appeal is declared moot, and the double contribution rule does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20204/2016proposto da: NUOVA FILATI CELL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO (P. IVA/C.F.: 00743650152), con sede in Milano, alla V ia Vittor Pisani n. 8/A, in persona del dr. Maurizio Dorigo, in qualità di liquidatore e legale rappresentante, nonché del dr. Giovanni Michele Domenico La Croce, in qualità di liquidatore giudiziale ex art. 182 l. fall ., rappresentata e difesa, per delega a margine del ricors o, dall' A vv. Francesco Paolo Francica (C.F.: FRNFNC72H18E514E) ed elettivamente domiciliata presso Legalcom Telematica, con sede in Roma, al Viale G.
Mazzini n. 112, 00195; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del direttore p.t., Cartella pagamento – Pagamento imposta – Cessazione materia contendere rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 1 430 / 20 1 6 emessa d a l la CTR Lombardia in data 14/03/2016e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta;
Ritenuto infatto 1. La Nuova Filati Cell s.p.a.proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso una cartella di pagamento fondata sull’asserita “mancata registrazione” di una scrittura privata, ai sensi degli artt. 9 e 29 d.P.R. n. 131/1986.
2. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso.
3. Sull’appello della contribuente, fondato, tra l’altro, sulla mancanza di motivazione e sull’inesistenza e/o inefficacia e/o nullità dell’iscrizione a ruolo per violazione dell’art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia rigettava il gravame.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Nuova Filati Cell s.p.a. sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 12 d.P.R. n. 602/1973, 7 l. n. 212/2000, 1, 2 e 6 d.m. 3 settembre 1999, n.321, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ..
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione e/o l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod.proc. civ..
3. Con nota del 7 maggio 2019 la ricorrente ha rappresentato che il suo coobbligato ha estinto la cartella di pagamento in oggetto, provvedendo al pagamento dell’imposta, pari ad euro 51.000,00, determinata nella misura del 3% su euro 1.700.000 e, per l’effetto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese. A sua volta, l’Agenzia delle Entrate, con nota del 22 maggio 2019, ha prestato adesione alla richiesta della contribuente, avendo la Direzione Provinciale II di Milano confermato l’avvenuto pagamento della cartella impugnata.
4. Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio. In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021).
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consig