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Ordinanza Interlocutoria — n. 11785/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation case suspended pending accelerated settlement request under Law 197/2022 for tax dispute with Revenue Agency.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11785/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the ongoing tax litigation between an agricultural company and the Revenue Agency to facilitate an accelerated settlement procedure. The taxpayer formally requested the application of the simplified resolution mechanism introduced by Law 197/2022, which mandates a suspension of proceedings until October 10, 2023. Consequently, the case was remitted to a new docket to allow the parties to pursue this expedited resolution path.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, commi 197 e 200 della legge 29 dicembre 2022, n. 197: When a taxpayer requests the accelerated settlement procedure for tax disputes involving the Revenue Agency, the proceedings are suspended until the statutory deadline for the submission of the settlement request and payment.

Parole chiave

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accelerated settlement procedure tax dispute suspension Law 197/2022 Revenue Agency litigation remission to new docket proprietà fondiaria agricola azienda agricola assegno per l'azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 197 della legge n. 197/2022
In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 200 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24173/2021 R.G. proposto da : PALUDINE SOCIETÀ AGRICOLA SAS DI MANZONI NATALE DOMENICO E C, elettivamente domiciliato in Messina via Vincenzo d'Amore n. 19, presso lo studio dell’avvocato COSTA EUGENIO (CSTGNE75D27F158O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 221/2021 depositata il 15/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Rilevato che:

1. La Agricola Paludine di Manzoni Natale Domenico e C., s.a.s, già Lodigiana s.r.l. società agricola ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi contrastati dall’Agenzia delle Entrate, contro la sentenza in epigrafe con cui la CTR dell’Emilia Romagna, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto avverso l'atto di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, emesso dalla Agenzia delle Entrate in revoca delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n.101, di cui essa ricorrente si era avvalsa il 10 dicembre 2013 in riferimento alla registrazione dell’atto, in data 6 dicembre 2013, di acquisto di alcuni terreni agricoli con soprastanti fabbricati pertinenziali;

7. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023);

8. in base all’art.1, comma 197, della legge n. 197/2022: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; secondo l’art. 1, comma 200, della citata legge 197/2022, modificato dal d.l. 34 del 2023 “L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”;

9. pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo;

P.Q.M.

la Corterinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso, in Roma, nell’adunanza camerale della