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Ordinanza — n. 11768/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund claim due to administrative self-annulment and orders full cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11768/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the subject matter of the dispute ceased because the tax authority had already annulled its own refusal to grant the refund in an administrative self-annulment proceeding. The appellant argued that the awarded damages for job insecurity were non-taxable compensation, but the court noted the tax agency had subsequently accepted the refund request. Consequently, the court dismissed the cassation appeal and ordered full compensation for litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 6 DPR 22 dicembre 1986, n. 917; The subject matter of the dispute ceases when the tax authority annuls its own refusal to grant a refund, rendering the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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cessazione materia contendere autotutela amministrazione finanziaria rimborso imposta IRPEF risarcimento danni precarietà compensazione spese giudizio d.P.R. 917/1986 ricorso cassazione rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Con l’unico motivo di ricorso Galligani Antonio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13202/2017R.G. proposto da: GALLIGANIANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Nazario Sauro n. 16 presso lo studio dell’avv. Massimo Pistilli e dell’avv. Stefania Reho dai quali è rappresentatoe difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale sono rappresentatie difesi ex lege , - controricorrent i - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 7414/13/2016, depositata il 24 novembre 2016 ; DINIEGORIMBORSO - IRPEF 2010. R.G. N.13202/2017 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. Con istanza presentata all’Agenzia delle entrate Galligani Antonio chiedeva il rimborso delle ritenute effettuate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulle somme erogate a seguito di sentenza del Tribunale di Viterbo – sezione lavor o, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità del comportamento di detto Ministero,per avere stipulato nei confronti del ricorrente reiterati contratti di lavoro a tempo determinato in successione tra loro per la copertura di esigenze lavorative e non transitorie, ed era stato disposto il risarcimento dei danni cagionati dalla precarietà dell’occupazione lavorativa, nella misura pari ad un certo numero di mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo la quale, con sentenza n. 11 56 /04/2015, lo rigettava, confermando la legittimità del silenzio-rifiuto impugnato.

3. Interposto gravame dal contribuente , la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 7414/13/2016, pronunciata il 19 ottobre 2016e depositata in segreteria il 24 novembre 2016,rigettava l’appello, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione GalliganAntonio, sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. R.G. N.13202/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 9 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett.

a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Il ricorrenteha depositato memoria. -Considerato che:

6. Con l’unico motivo di ricorso Galligani Antonio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), in quanto la somma riconosciuta dal Tribunale di Viterbo – sezione lavoro in suo favore aveva natura risarcitoria, in relazione alla condizione di precarietà lavorativa subita dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e come tale non era assoggettate a tassazione.

7. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’A.F. annullato in autotutela il diniego del rimborso d’imposta richiesto, come da comunicazione in data 11 giugno 2019 ed allegato provvedimento n. 16882/2019 prot. della Direzione provinciale di Viterbo dell’Agenzia delle entrate, ed avendo quindi accolto la richiesta del contribuente.

8. Per quel che riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese di tutti i gradi, in considerazione delle incertezze interpretative pregresse circa la natura del risarcimento dei danni per illegittima reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, ancora esistenti al momento della proposizione del ricorso. R.G. N.13202/2017 Cons. est. Valentino Lenoci P. Q. M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente tra le p