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Ordinanza Interlocutoria — n. 11767/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to determine if tax collection notice deadline starts from notification or finality.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11767/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the immediate decision on the merits and instead remanded the case to a public hearing. The appellant argued that the tax collection notice was invalid due to prescription, claiming the three-year deadline began only upon finality of the tax assessment. The opposing parties contended the deadline started from the notification of the notice itself. The court determined the legal issue regarding the precise start date of the prescription period was too complex for a summary ruling, necessitating a full public trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2935, 2943, 2946, 2953 c.c.; D.L. 30/12/1982 n. 953: When the precise legal effect of a procedural act on the commencement of a prescription period is disputed, the case must be remanded for public hearing rather than decided summarily.

Parole chiave

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prescription period tax collection notice commencement of limitation public hearing remand civil procedure code tax assessment finality notification deadline tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
con unico motivo la contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 2935 c.c.
Art. 2943 c.c.
Art. 2946 c.c.
Art. 2953 c.c.
D.L. 30 dicembre 1982, n. 953
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1394-2018 proposto da: LORUSSO PASQUA, rappresentata e difesa, giusta procura estesa in calce al ricorso, dall’Avv.to SERGIO CASAREALE, e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente – contro REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la «Delegazione Romana della Regione Puglia» rappresentata e difesa dall’Avvocato LEONILDE FRANCESCONI giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 1784/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 17/5/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -del 19/4/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello di Pasqua Lorusso nei confronti della Regione Abruzzo e di S.O.G.E.T.

S.p.A. avverso la pronuncia n. 3463/2014 della Commissione tributaria provinciale di Bari con cui era stato respinto il ricorso avverso cartella esattoriale per mancato pagamento tasse automobilistiche, annualità 2007; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo; la Regione Puglia resiste con controricorso, la Concessionaria è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo la contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 2935, 2943, 2946, 2953 cod. civ.e dell’art. 5 d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva in oggetto, sul presupposto che la pretesa creditoria era stata esercitata nel termine decennale a seguito della mancata impugnazione dell’avviso di accertamento, sotteso alla cartella impugnata, e che comunque la società di riscossione aveva notificato la cartella esattoriale nel termine di tre anni dalla definitività dell’atto impositivo; 1.2. la particolare rilevanza della questione di diritto, posta nel ricorso,circa la decorrenza del termine di prescrizione per la notifica del la cartella esattoriale, relativa a bollo auto , emessa a seguito di avviso di accertamento, ovvero se esso decorra dalla data di notifica o dalla definività dell’atto di accertamento, rende opportun a la trattazione in pubblica udienza

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di