Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11766/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11766/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11766/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Commissione tributaria provinciale di Roma respinse il ricorso proposta da Marco Brera avverso un avviso di accertamento e irrogazioni di sanzioni conseguente al rilievo di spese per incrementi patrimoniali che il predetto non aveva dimostrato di aver sostenuto impiegando redditi esenti, non imponibili o già tassati; di qui la rideterminazione del reddito, con conseguente ripresa a tassazione L’appello del contribuente fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Laziocon la sentenza n. 2328/2015. Il Brera impugnò quest’ultima pronunzia con ricorso per cassazione; quindi, con successivo ricorso depositato il 14 settembre 2015, ne chiese anche la revocazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 2697 cod. civ; Ordinanza — n. 11766/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 4 e 6 del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 e degli artt. 155, 156 e 157 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui ha escluso ogni valore probatorio decisivo in capo all’abilitazione rilasciata dalla società inglese di revisione Simmons Gainsford LLP da lui prodotta in giudizio.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivo di revisione revisione della tassazione fiscale esame di cassazione esame nel merito impugnabilità della decisione di rinvio recupero dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 2697 cod. civ
Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 5389 / 20 17 , propost o da: BRERA MARCO, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. GABRIELE ESCALAR, presso il quale ha eletto domicilio in Roma, VIALE GIUSEPPE MAZZINI, N. 11 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -resistente - avverso la sentenza n. 4632/02/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 19 luglio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27 aprile 2023 dal consigliere dott. Francesco Cortesi. Rilevato che:

1. La Commissione tributaria provinciale di Roma respinse il ricorso proposta da Marco Brera avverso un avviso di accertamento e irrogazioni di sanzioni conseguente al rilievo di spese per incrementi patrimoniali che il predetto non aveva dimostrato di aver sostenuto impiegando redditi esenti, non imponibili o già tassati; di qui la rideterminazione del reddito, con conseguente ripresa a tassazione L’appello del contribuente fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Laziocon la sentenza n. 2328/2015. Il Brera impugnò quest’ultima pronunzia con ricorso per cassazione; quindi, con successivo ricorso depositato il 14 settembre 2015, ne chiese anche la revocazione.

2. A tale ultimo riguardo, in particolare, sostenne che la sentenza della C.T.R. era viziata da errore di fatto, consistito nella falsa interpretazione del contenuto di un’attestazione resa dalla società inglese di revisione Simmons Gainsford LLP sulla natura dell’investimento che aveva determinato le spese in questione. I giudici regionali respinsero la domanda, ritenendo insussistente la denunziata ipotesi di errore revocatorio; osservarono, infatti, che la sentenza era addivenuta ad una valutazione della prova documentale all’esito di un articolato percorso ermeneutico.

3. La sentenza d’appello è impugnata da Marco Brera con ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese, essendosi limitata a chiedere di partecipare all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ. Considerato che:

1. Con il primo motivo, denunziando omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente assume che i giudici d’appello, a prescindere da ogni interpretazione del contenuto del documento, avrebbero mancato di esaminare il fatto che lo stesso era stato a lui direttamente indirizzato, in termini significativi della decisività della relativa produzione.

2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 4 e 6 del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 e degli artt. 155, 156 e 157 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui ha escluso ogni valore probatorio decisivo in capo all’abilitazione rilasciata dalla società inglese di revisione Simmons Gainsford LLP da lui prodotta in giudizio.

3. In via preliminare, va osservato che, con atto depositato il 1° marzo 2023, il ricorrente ha formulato istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, dando atto di essersi avvalso della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in relazione alla controversia principale, pendente davanti a questa Corte con N.R.G. 20446/2015. Si tratta, infatti, della controversia inerente alla pretesa erariale, già pendente innanzi a questa Corte a seguito dell’impugnazione della sentenza della C.T.R. poi fatta oggetto anche di revocazione.L’istanza è corredata della documentazione relativa alla definizione agevolata ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 ; risulta, in particolare, che il giudizio in questione è stato dichiarato estinto con decreto n. 24939/2022.

Il rilievo di tale ultima circostanza rende il presente ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla sulle spese, in assenza di difese da parte dell’amministrazione finanziaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso