Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 11753/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 11753/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the civil proceeding extinguished following the automatic termination of the case under specific provisions of the 2023 tax decree. The lower court found that the insertion of the case into the official list of terminated proceedings, without any party requesting a hearing, legally ended the litigation. Consequently, the court upheld the decision that the process was extinguished by operation of law, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 40, comma 4 of Decree-Law No. 13/2023: The insertion of a case into the list of terminated proceedings without a request for a hearing results in the automatic extinction of the civil process.

Parole chiave

Generato dall'IA
automatic extinction tax litigation procedural termination list of cases civil procedure statutory default cost allocation tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 40, comma 4 of Decree-Law No. 13/2023
817 /05 /2020 depositata il 12/03/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29008/2020 R.G. proposto da : D'ELIA COSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato DONATELLI SAMUELE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Puglia n. 817 /05 /2020 depositata il 12/03/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale nonpotendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE