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Decreto — n. 11749/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 11749/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing to fix a date. The lower court found that the absence of such a request, combined with the transmission of the case list, meant the dispute was definitively resolved without a trial. Consequently, the court ruled the process ended automatically, leaving costs on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130 of 2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: The civil procedure is extinguished if neither party requests the fixing of a hearing within the legal term, thereby concluding the case without a trial.

Parole chiave

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procedural extinction lack of hearing request automatic case closure civil procedure law costs allocation contenzioso tributario tempestività tributaria arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130 of 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fattasalva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14755/2020 R.G. proposto da : GUERRINI SILVIA, rappresentato e difeso dall'avvocato PICARELLI GENNARO. Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHEn.709/ 03/ 2019 , depositata il 17/09/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fattasalva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte chele ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO