Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11720/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court ruled on vehicle tax liability between owner and user.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11720/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, Intesa Sanpaolo, withdrew the lawsuit with the consent of the respondent, the Tuscany Region. The underlying dispute concerned whether the vehicle owner or the user was liable for the 2011-2012 automobile tax following a legislative change regarding the tax subject. Since the parties mutually agreed to terminate the proceedings, the court ordered the litigation costs to be fully compensated between them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible when the appellant withdraws the suit with the consent of the respondent, extinguishing the proceedings and obliterating the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal mutual consent termination automobile tax liability vehicle owner vs user legislative interpretation change concessionario di leasing leasing locatore principale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 29, d.l. n. 953 del 1982
Con il primo motivo di ricorso la contribuente censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 29, del d.l.
Art. 7, comma 2, l. n. 99 del 2009
L’adita CTP aveva accolto il ricorso della contribuente individuando il soggetto passivo del tributo nel solo utilizzatore a seguito della modifica normativa disposta dall'art. 7, comma 2, della l.
Art. 9, comma 9-bis, d.l. n. 78 del 2015
99 del 2009, dell'art. 9, comma 9-bis, del d.l.
Art. 10, d.l. n. 113 del 2016
78 del 2015, dell'art. 10 del d.l.
Art. 112 cod.proc.civ.
Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all'art.
Art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.
6 CEDU, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., per aver ritenuto che a seguito dell'abrogazione della norma di interpretazione autentica di cui all'art.
Art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ.
112 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., giusta l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e, quindi, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (v.
art. 1294 cod.civ
11 e 15 preleggi, dell'art. 1294 cod.civ., e la contrarietà dell'interpretazione accolta con gli artt.
art. 1294 c.c
99 del 2009 e dell'art. 1294 c.c., e la contrarietà dell'interpretazione accolta con gli art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8632/2020 R.G. proposto da : INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 34, presso lo studio dell’avvocato MENICHETTI SARA (MNCSRA71H43D612C) rappresentato e difeso dagli avvocati RUSSO PASQUALE (RSSPQL39E02F924H), PADOVANI FRANCESCO (PDVFNC72T25D612L) -ricorrente- contro REGIONE TOSCANA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato CECCHETTI MARCELLO (CCCMCL65E02H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLETTI ARIANNA (PLTRNN74S48D612C) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 1176/2019 depositata il23/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI. RILEVATOCHE 1. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la suindicata sentenza, accoglieva l'appello proposto dalla Regione Toscana avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell’avviso di accertamento relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica relativamente alle annualità 2011 e 2012, in riferimento a veicoli di proprietà della Centro Leasing Spa, poi incorporata da Intesa Sanpaolo Spa, concessi dalla stessa in locazione finanziaria, tributo di cui la Regione Toscana aveva richiesto il pagamento alla società proprietaria all'esito del mancato versamento da parte degli utilizzatori.

2. L’adita CTP aveva accolto il ricorso della contribuente individuando il soggetto passivo del tributo nel solo utilizzatore a seguito della modifica normativa disposta dall'art. 7, comma 2, della l. n. 99 del 2009;

3. la CTR aveva riformato la sentenza di primo grado, rilevando, invece, che alla luce del quadro normativo di riferimento, segnatamente le leggi n. 53 del 1983 e n. 99 del 2009, trattandosi, nel caso di specie, di un tributo dell’anno 2011, andava invece affermata la soggettività passiva del proprietario del veicolo cui al Regione Toscana aveva correttamente chiesto il pagamento dell’imposta.

4. Avverso la sentenza di appello Intesa Sanpaolo Spa propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la Regione Toscana resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 29, del d.l. n. 953 del 1982, dell'art. 7 della l. n. 99 del 2009, dell'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, dell'art. 10 del d.l. n. 113 del 2016, degli artt. 11 e 15 preleggi, dell'art. 1294 cod.civ., e la contrarietà dell'interpretazione accolta con gli artt. 3,97,101,104,117 Cost. e con l'art. 6 CEDU, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., per aver ritenuto che a seguito dell'abrogazione della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, conv. dalla l. n. 125 del 2015, ad opera dell'art. 10, commi 6 e 7, del d.l. n. 113 del 2016, conv. dalla l. 7 agosto 2016, n. 160, dovesse tornare ad applicarsi la norma originaria, di cui all'art. 7 della l. n. 99 del 2009, da interpretarsi nel senso della sussistenza di un vincolo di solidarietà tra proprietario e utilizzatore, in quanto l'abrogazione poteva operare solo per il futuro e per le fattispecie –come quelle per cui è causa - venute ad essere in data antecedente la norma di interpretazione, essa doveva comunque trovare applicazione, onde evitare una questione diillegittimità costituzionale della norma medesima (per violazione delle norme elencate nel motivo).

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 29, del d.l. n. 953 del 1982, dell'art. 7 della l. n. 99 del 2009 e dell'art. 1294 c.c., e la contrarietà dell'interpretazione accolta con gli art. 53 Cost., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., rilevando che, quand’anche non si dovesse tenere conto della norma d’interpretazione autentica per la suasuccessiva abrogazione, già la norma originaria aveva individuato il presupposto impositivo dando rilievo alla disponibilità effettiva del veicolo quale criterio alternativo alla proprietà, senza introdurre alcun vincolo di solidarietà tra proprietario ed utilizzatore.

Evidenzia, altresì, la ricorrente che l’estensione per volontà del legislatore (art. 7, comma 2, l. n. 99 del 2009), della platea dei soggetti passivi del tributo non equivale a prevedere una solidarietà tra gli stessi e valorizza la disponibilità giuridica qualificata del soggetto che ha il godimento del bene, assimilata alla situazione giuridica del proprietario o del titolare di diritto reale vero e proprio, e non tanto in senso strettamente civilistico ma in un’accezione fiscale parzialmente diversa del rapporto su cui poggiare l’imposizione tributaria.

3. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., giusta l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e, quindi, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

4. Con il quarto motivo deduce la illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, comma 3, l. n. 212 del 2000, 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997e 8, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., perché la CTR benché abbia riconosciuto la ricorrenza, nella specie, di una certa situazione obiettiva incertezza normativa ha confermato in toto la legittimità dell’avviso di accertamento.

5. La società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese di lite, e la controricorrente ha prestato adesione alla predetta rinuncia, con memoria datata 5/4/2023. Pertanto, va dichiarata la estinzione del giudizio. Le spese devono essere integralmente compensate. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica).

P.Q.M.

La Corte dic