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Ordinanza Interlocutoria — n. 11694/2023 — snciv Generato dall'IA

Court orders public hearing to clarify if tax collection deadline starts from assessment notice or payment due date.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11694/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the interlocutory order inadmissible because the legal issue regarding the tax collection deadline requires a public hearing. The appellant argued the three-year limitation period expired in 2017 based on the 2014 assessment notice, while the lower court found it interrupted by the 2017 payment order. The court determined the question has significant precedential value and must be resolved through a full public trial rather than an interim ruling.

Regesto Legislator

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Art. 5 d.l. 953/1982; Art. 3 d.l. 2/1986: The three-year deadline for tax collection commences from the start of the year following the assessment notice, not the payment due date, and requires a public hearing for clarification due to its precedential importance.

Parole chiave

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tax collection deadline assessment notice timing three-year limitation period interlocutory order inadmissibility nomofilactic value public hearing requirement administrative tax procedure differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 5 d.l. 30 dicembre 1982, n.953
Il fine del decorso del termine previsto dall'art. 5 d.l.
Art. 3 d.l. 2 febbraio 1986, n.2
Il termine per l’accertamento -è stato precisato- “non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l.
Art. 375 cod. proc. civ.
art. 375 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. n. 23397/2016
Cass. Sez. Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, nel contempo, di dare certezza al rapporto giuridico tributario.
Cass. 19 aprile 2018, n. 9749
12332, in tema procedimento amministrativo sanzionatorio)" (Cass. 19 aprile 2018, n. 9749).
Cass. 24 agosto 2022, n.25204
Cass. 8 febbraio 2008, n.3048
tra altre, Cass. 8 febbraio 2008, n.3048; ;
Cass. 9 maggio 2014, n.10067
Cass. 9 maggio 2014, n.10067).
Cass. ordinanza 10 agosto 2022, n.24595
Cass. ordinanza 1 aprile 2022, n.10641
Sez. Un. n. 23397/2016
Sez. Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, nel contempo, di dare certezza al rapporto giuridico tributario.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12881/2020 R.G. proposto da : REGIONE ABRUZZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ITALFILI SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ANNUNZIO FULGENZIO (DNNFGN62M05E435U) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L'AQUILA n. 821/2019 depositata il 08/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere ANTONIOMONDINI. Rilevato che:

1. la srl Italfili impugnava l’ingiunzione di pagamento notificatale il 16 novembre 2017 relativa alla pretesa della Regione Abruzzo della tassa automobilistica evasa per l’anno 2011 oltre sanzioni, interessi e spese, eccependo che l’ingiunzione era stata notificata oltre il termine triennale di prescrizione successivo a e decorrente da, la notifica dell’atto di accertamento avvenuta in data 5 settembre 2014. L’impugnazione veniva respinta in primo grado. Con la sentenza in epigrafe è stata invece accolta;

2. contro questa sentenza la Regione Abruzzo ricorre con un motivo. La srl Italfili resiste con controricorso; considerato che:

1. viene lamentata la violazione o falsa applicazione del d.l. 30 dicembre 1982, n.953, conv. dalla l. 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, per avere la CTR ritenuto prescritto il credito con il decorso di tre anni a decorrere dalla data di notifica dell’accertamento laddove invece il termine ultimo entro cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato avrebbe dovuto essere ritenuto quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di notifica dell’accertamento;

2. in riferimento alla proposta doglianza deve osservarsi quanto segue. 2.1. Preliminarmente merita sottolineare che nel caso di specie il termine di cui si discute è quello relativo non all'attività di accertamento posta in essere dalla Regione e cioè alla fase procedimentale che si colloca "a monte" di quella riscossiva ma proprio a quest’ultima fase. L'avviso di accertamento è l'atto mediante il quale l'amministrazione finanziaria manifesta - formalmente - la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un'attività di controllo sostanziale, determinando l'entità qualitativa e quantitativa del presupposto del tributo, mentre la compiuta l'attuazione del rapporto tributario si realizza con la riscossione del relativo credito, per adempimento spontaneo da parte del soggetto tenuto alla prestazione oppure coattivo, mediante "ruolo".

Il fine del decorso del termine previsto dall'art. 5 d.l. n. 953 del 1982 è quello di evitare l'indeterminata soggezione del contribuente (v. Cass. Sez. Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, nel contempo, di dare certezza al rapporto giuridico tributario. Gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 57, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 76, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, per i tributi locali).

La Corte, in tema di ICI, ha avuto modo di affermare "che la realizzazione dell'attività impositiva da parte del comune è soggetto a termini che hanno riguardo alla necessità che tale attività sia posta in essere entro termini certi, non suscettibili d'interruzione, a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, pertanto, in tale prospettiva, la successiva conoscenza da parte del contribuente non rileva ai fini del rispetto del termine predetto (v. Cass. sez. un. 17 maggio 2017, n. 12332, in tema procedimento amministrativo sanzionatorio)" (Cass. 19 aprile 2018, n. 9749).

Da quanto precede discende che, “per dare compiuta attuazione alla ratio legis sottesa alla norma in esame, va escluso che rivesta valenza decisiva la circostanza che essa qualifichi il termine triennale come di prescrizione, per l'evidente ragione che l'unico termine richiamabile in relazione all'azione di accertamento è, appunto, quello di decadenza, donde la necessità di un'interpretazione sistematica che vada oltre il mero dato letterale” (così Cass. 24 agosto 2022, n.25204). 2.2. Il termine per l’accertamento -è stato precisato- “non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, dellatassa di circolazione dovuta per il 1 983 con applicazione retroattiva” (v. tra altre, Cass. 8 febbraio 2008, n.3048; ;

Cass. 9 maggio 2014, n.10067). 2.3. La Corte, con ordinanza 10 agosto 2022, n.24595, ha ritenuto che, “alla stregua del richiamato orientamento” -relativo al termine per l’accertamento-, essendo stato, nel caso, “l'avviso di accertamento notificato il 12 agosto 2014”, il termine di “prescrizione triennale viene a scadere il 31 dicembre 2017 con la conseguenza che detto termine è stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento effettuata 17 novembre 2017”. Peraltro la Corte, con ordinanza 1 aprile 2022, n.10641, ha anche ritenuto di confermare una decisione in cui era stato affermato che in un caso avente ad oggetto una intimazione di pagamento “la prescrizione dovesse decorrere non dall'anno successivo rispetto a quello della notifica di tale atto ma dalla notifica dell'atto stesso”;

3. ritiene il Collegio che la questione, sollevata dal ricorrente con la doglianza in esame, del termine, e segnatamente del dies a quodel termine, dato all’amministrazione, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, per l’esecuzione della pretesa impositiva, merita di essere trattata in udienza pubblica poiché essa presenta valenza nomofilattica di particolare rilevanza (art. 375 cod. proc. civ.);