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Ordinanza — n. 11678/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows customs refund claim for false customs declaration, rejecting agency's argument on joint liability extinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11678/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Regional Tax Commission's decision, which had dismissed the customs refund claim based on the extinction of the debt by a third party. The court found that the company's own false customs declaration constituted an independent illegal act, preventing the payment by the co-obligated third party from extinguishing the liability. Consequently, the court ruled in favor of the taxpayer, ordering the refund of the sanctions paid.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 1, d.lgs. 472/1997; Art. 13, d.lgs. 471/1997: The payment by a co-obligated third party does not extinguish customs sanctions when the taxpayer committed an independent illegal act, such as a false customs declaration, which remains solely attributable to the taxpayer.

Parole chiave

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customs sanctions refund false customs declaration joint liability extinction independent illegal act customs debt repayment obbligo doganale frode fiscale in materia doganale esenzioni all'importazione e all'esportazione

Disposizioni normative citate

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Art. 9, comma 1, d.lgs. 472/1997
Sostiene la ricorrente che ricorra nel caso in esame l’applicabilità della previsione di cui alla seconda parte del primo comma dell’art. 9, d.lgs.
Art. 13, d.lgs. 471/1997
Ciò in quanto la sanzione le è stata irrogata, ex art. 13, d.lgs. 471/1997, per il mancato pagamento dei tributi doganali ossia esattamente la stessa ragione per la quale è stata irrogata anche a Cars Company.
Art. 50 bis, comma 6, d.lgs. 471/1997
Art. 10, legge 212/2000
L'accoglimento del primo motivo del ricorso assorbe il secondo motivo (omessa pronuncia sul terzo motivo del ricorso introduttivo della lite: legittimo affidamento ex art. 10, legge 212/2000), ma impone l'esame del ricorso incidentale condizionato dell'agenzia fiscale.
Art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32757/2019 R.G. proposto da Unisped srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Fiorillo con domicilio digitale v.fiorillo@pec.ordineforense.salerno.it; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente/ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 580/5/2019 , depositata l’ 8 maggio 2019 .

Oggetto Tributi doganali – sanzioni –diniego rimborso Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 847/3/2017 che aveva accolto il ricorso di Unisped srl contro il diniego di rimborso per sanzioni pagate. La CTR osservava in particolare: -che la sentenza appellata doveva essere confermata in punto ammissibilità del ricorso introduttivo della lite, posto che con i motivi dello stesso si rappresentava un “vizio proprio” del diniego di rimborso impugnato, consistente nella mancata valutazione dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione sanzionatoria de qua per effetto del pagamento di un coobbligato solidale (Cars Company, società importatrice); -che tuttavia erano fondati il secondo ed il terzo motivo del gravame agenziale, poiché nel caso di specie non potevasi attribuire efficacia estintiva della sanzione, per la quale era stata proposta l’istanza di rimborso in questione, al pagamento effettuato da Cars Company, trattandosi di comportamenti illeciti autonomi, consistendo quello di Unisped – unicamente alla medesima imputabile- nella falsa attestazione di ingresso di merci nel suo deposito fiscale, quindi in regime di sospensione di pagamento dei diritti di confine, perciò rientrante nella previsione di cui all’art. 9, primo periodo, d.lgs. 472/1997 e non secondo periodo della disposizione legislativa stessa; -che i motivi del ricorso introduttivo della lite assorbiti nella decisione di primo grado dovevano essere respinti, non potendosi sussumere nella fattispecie astratta dell’interpello ex art. 11, legge 212/2000 l’interlocuzione pur formale tra l’agenzia fiscale e la società contribuente precedente l’impugnato diniego di rimborso.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendodue motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che peraltro propone un motivo di ricorso incidentale condizionato. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 13, d.lgs. 471/1997, 9, d.lgs. 472/1997, 50 bis, comma 6, decreto-legge 331/1993, poiché la CTR ha affermato l’autonomia delle condotte illecite poste in essere da Cars Company (mancato pagamento dei tributi doganali) e la sua (falsa attestazione di ingresso delle merci cui tali tributi si riferiscono), quindi delle correlative sanzioni irrogate, perciò negando l’efficacia estintiva del pagamento di tale sanzione effettuato da Cars Company.

La censura è fondata. Emerge dagli atti che la vicenda processuale trae origine da accertamenti dell’agenzia fiscale riguardanti la falsa attestazione da parte di Unisped dell’introduzione nel proprio deposito IVA di autoveicoli fuori strada importati da Cars Company; che per tale fatto sia Unisped che Cars Company sono stati attinti da distinti avvisi di accertamento IVA con irrogazione delle relative sanzioni; che nelle more dei giudizi di impugnazione avviati contro tali provvedimenti Cars Company ha pagato i tributi doganali e la sanzione irrogatale; che l’Agenzia delle dogane, ufficio locale, ha comunque preteso il pagamento della sanzione anche da parte di Unisped, che poi ne ha chiesto il rimborso, il cui diniego è dunque oggetto di questo processo.

Sostiene la ricorrente che ricorra nel caso in esame l’applicabilità della previsione di cui alla seconda parte del primo comma dell’art. 9, d.lgs. 472/1997, secondo la quale ≪ quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione ed il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri salvo il diritto di regresso ≫ . Ciò in quanto la sanzione le è stata irrogata, ex art. 13, d.lgs. 471/1997, per il mancato pagamento dei tributi doganali ossia esattamente la stessa ragione per la quale è stata irrogata anche a Cars Company.

Ed al riguardo evoca altresì l’applicazione dell’art. 50 bis, comma 8, decreto-legge 331/1993, che prevede che per la irregolare tenuta dei registri del depositario fiscale rispondano solidalmente –per l’imposta e per le sanzioni- sia il depositario stesso che l’importatore, come del resto avvenuto in concreto con gli atti impositivo e sanzionatorio emesso nei suoi confronti. Si appella inoltre alla previsione dell’art. 50 bis, comma 6, decreto- legge 331/1993, secondo il quale per il mancato versamento dell’imposta si applica la sanzione di cui all’art. 13, comma 1, d.lgs. 471/1997 e ne rispondono solidalmente sia il soggetto passivo dell’imposta medesima sia il depositario fiscale.

Bisogna anzitutto rilevare che quest’ultima disposizione legislativa non è applicabile nel caso di specie, in quanto introdotta solo con l’art. 4, comma 7, lett. b), decreto-legge 193/2016, ma con decorrenza dal primo aprile 2017 (comma 8 della disposizione legislativa medesima). La disposizione novellata previgente e ratione temporis applicabile invece sanciva la sola responsabilità del soggetto che procede all’estrazione delle merci dal deposito fiscale, fatto peraltro mai avvenuto nel caso di specie, in quanto è pacifico che le merci de quibusnon sono mai entrate nel deposito IVA della Unisped.

Ciò chiarito, vi è tuttavia da rilevare che è altresì pacifico in fatto che sia Unisped che Cars Company, nelle rispettive qualità di depositario fiscale (fittizio) ed importatrice, sono state richieste del pagamento dei tributi evasi (dazio ed IVA all'importazione) e sanzionati per la relativa omissione. Le condotte illecite ascritte alle due società, quindi concretamente sussunte nella fattispecie astratta di cui all'art. 13, commi 1-3, d.lgs. 471/1997, dal punto di vista "concorsuale" rientrano per intero nella previsione del primo comma dell’art. 9, d.lgs. 472/1997, trattandosi di un'omissione (di pagamento) della quale sono solidalmente responsabili entrambe.

Con la conseguenza che il pagamento satisfattivo di una delle coobbligate solidali (Cars Caompany) senz'altro libera l'altra (Unisped) e costituisce il titolo dell'indebito oggettivo azionato nel presente processo. L'accoglimento del primo motivo del ricorso assorbe il secondo motivo (omessa pronuncia sul terzo motivo del ricorso introduttivo della lite: legittimo affidamento ex art. 10, legge 212/2000), ma impone l'esame del ricorso incidentale condizionato dell'agenzia fiscale. Con l’unico motivo dedotto, appunto per il caso dell'accoglimento del ricorso principale, la controricorrente deduce sia il vizio di ultrapetizione sia il vizio motivazionale sia la violazione/falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha confermato il giudizio della CTP di ammissibilità del ricorso introduttivo della lite, affermando la sussistenza di un "vizio proprio" del provvedimento di diniego di rimborso, in quanto carente nella motivazione circa la causa petendi dell'istanza della società contribuente ossia l'avvenuto pagamento estintivo della sanzione da parte della coobbligata solidale Cars Company.

In particolare e rispettivamente a tali profili, l'agenzia fiscale afferma anzitutto che nel ricorso introduttivo della lite il motivo di impugnazione accertato dal giudice tributario di appello non era stato dedotto; che la CTR ha omesso di esaminare la motivazione dell'atto sanzionatorio a quo , dal quale emergeva il titolo concorsuale azionato nei confronti di Unisped, in ordine al quale si era formato il giudicato nel processo definito con sentenza della medesima CTR 46/12/13; che non sussisteva alcun "vizio proprio" del diniego di rimborso, impugnato esclusivamente ed inammissibilmente per rimettere in discussione il provvedimento sanzionatorio.

Il primo profilo di censura è manifestamente infondato, posto che è la stessa agenzia fiscale che trascrive il motivo del ricorso introduttivo della lite nel quale si espone con chiarezza la ragione dell'azione di indebito ossia l'intervenuto pagamento dell'obbligazione solidale da parte di Cars Company, il che evidentemente equivale a contestare sia sul piano formale (motivazione) sia su quello sostanziale (rigetto dell'istanza) l'atto impugnato. Ciò all'evidenza travolge il terzo profilo di censura, posto che tale causa petendi non può essere ricompresa nel giudicato sul provvedimento sanzionatorio, per la semplice e dirimente ragione che è pacifico (v. controricorso) che questo specifico titolo di ripetizione dell'indebito è intervenuto (il 9 maggio 2013), quindi dopo la data (19 marzo 2013) di pronuncia vantata come giudicato preclusivo.

Il secondo profilo è invece inammissibile posto che su tale punto decisionale vi è "doppia conforme" e pertanto il mezzo risulta precluso ex art. 348 ter, cod. proc. civ. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo, rigettato il ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito va accolto il ricorso introduttivo della lite. Stante l'esito alterno dei gradi di merito le spese correlative possono essere compensate; quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale , dichiara assorbito il secondo motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la controricorrente/ricor