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Ordinanza — n. 11666/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding Regional Tribunal's fact-finding on discounted sales and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11666/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against the Regional Tax Tribunal's decision regarding multiple tax assessments. The agency argued the tribunal erred in evaluating evidence against the taxpayer's claims of economic unreasonableness and hidden sales. The court ruled that the tribunal correctly exercised its exclusive power to assess the credibility and weight of evidence, preventing the appeal from becoming a third instance of fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.; Art. 36, comma 2, n. 4 e 61 d.lgs. 31/12/1992; Art. 54 D.P.R. 26/10/1972 n. 633; Art. 5 e 25 d.lgs. 15/12/1997 n. 446: The court of appeal has the exclusive power to evaluate the credibility and weight of evidence, and a cassation appeal cannot be used to re-evaluate facts or substitute the lower court's fact-finding.

Parole chiave

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tax appeal admissibility evidence evaluation power fact-finding third instance inductive presumption tax discounted sales legality ripresa dell'imposta sul valore aggiunto revisione della tassazione fiscale aliquota IVA ridotta

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
civ., dell’art. 118 disp.
Art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 31/12/1992
546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 61 d.lgs. 31/12/1992
Art. 54 D.P.R. 26/10/1972 n. 633
600, dell’art. 54 del d.P.R.
Art. 5 d.lgs. 15/12/1997 n. 446
600, dell’art. 54 del d.P.R.
Art. 25 d.lgs. 15/12/1997 n. 446
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 331 del 13/01/2020
Cass. n. 19547 del 04/08/2017
331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass.
Cass. n. 24679 del 04/11/2013
19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass.
Cass. n. 27197 del 16/12/2011
24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass.
Cass. n. 2357 del 07/02/2004
27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
Cass. n. 3340 del 05/02/2019
Cass. n. 640 del 14/01/2019
3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass.
Cass. n. 24155 del 13/10/2017
640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass.
Cass. n. 8758 del 04/07/2017
24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017;
Cass. n. 8315 del 05/04/2013
Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
Cass. n. 5955 del 14/03/2014
Cass. n. 23514 del 05/11/2014
Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass.
Cass. n. 1778 del 29/01/2016
23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13307/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Volta s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via di San Basilio n. 72, presso lo studio Deloitte Legal Società tra Avvocati, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Luigi De Luca e Stefano Fedele, giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 176/07/13, depositata il 19 novembre 2013.

Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Fichera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Riprese plurime. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 176/07/13 del 19/11/2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da Volta s.p.a. (di seguito Volta) avverso la sentenza n. 134/03/12 della Commissione tributaria provinciale di Pavia (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007. 1.1.

Come emerge anche dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi per plurime violazioni, sia con riferimento alle imposte dirette che all’IVA. 1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello di Volta evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che:

a) l’utilizzazione, da parte dell’ufficio, del metodo induttivo doveva ritenersi legittima, in ragione della sussistenza di elementi indiziari dotati del carattere di gravità, precisione e concordanza;

b) non poteva dirsi antieconomica la condotta della società contribuente con riferimento agli sconti praticati, sicché la relativa ripresa andava annullata;

c) tra i beni ceduti a tale sig. Rocchelli dovevano essere computati come ricavi in relazione al presumibile valore di cessione solo quelli non risultanti nemmeno dalla documentazione extracontabile della società;

d) andavano ricompresi tra i ricavi anche gli assegni rinvenuti presso la sede della società;

e) le percentuali di ricarico applicate dall’Ufficio non erano plausibili, dovendo applicarsi quelle indicate dal contribuente.

2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. Volta resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione contraddittoria e apparente. 1.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 1.2. In primo luogo, la CTR, confermando in parte qua l’avviso di accertamento, non è incorsa nel vizio di contraddittorietà della motivazione, come sostenuto dalla difesa erariale, avendo chiesto la rideterminazione delle imposte dovute sia con riferimento ai beni ceduti al sig.

Rocchelli e non rinvenuti nella documentazione contabile ed extracontabile della società, sia con riferimento agli assegni reperiti presso la sede della società. 1.2.1. Ne consegue che, sotto questo profilo, il motivo è infondato. 1.3. Il motivo è infondato anche con riferimento alla sussistenza di una motivazione apparente della sentenza impugnata. 1.3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 1.3.2. Nel caso di specie, la motivazione resa dalla CTR va ben oltre il minimo costituzionale, essendo del tutto idonea alla comprensione delle varie rationes decidendi. 1.4. Per il resto, la ricorrente tende ad ottenere una rivalutazione nel merito della decisione della CTR, sicché, sotto questo aspetto, il motivo è inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., degli artt. 39, primo comma, lett. d), e 41 bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 5 e 25 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, a fronte della legittimità delle presunzioni fondanti l’accertamento, la società contribuente abbia giudizialmente fornito la prova contraria in ordine all’antieconomicità delle vendite a prezzi scontati, alle vendite cd. in nero risultanti dalla documentazione extracontabile e alle percentuali di ricarico applicate. 2.1.

Il motivo è inammissibile. 2.2. La CTR ha, dapprima, ritenuto legittime le presunzioni supportanti l’avviso di accertamento e, quindi, valutando nel merito le singole riprese sulla base della prova contraria fornita dal contribuente, ha confermato o annullato le singole riprese, operando una legittima valutazione in fatto, logica e non contraddittoria. 2.3. Invero, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.

Cass.n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004). 2.4. In realtà la ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017;

Cass. n. 8315 del 05/04/2013).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato dellalite di euro 4.054.589,00. 3.1. Il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014;

Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 20.000,00, olt