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Ordinanza — n. 11650/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares procedure extinct and orders cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11650/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal before the hearing. The underlying dispute involved a tax assessment for industrial sites where the concessionaire had successfully appealed the lower court's decision. Since the withdrawal was timely and accepted by the opposing party, the procedural outcome was the immediate termination of the case with a mutual agreement on cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 390, second and third paragraphs, of the Code of Civil Procedure; Art. 391, fourth paragraph, of the Code of Civil Procedure: The procedure is extinguished upon the timely withdrawal of the appeal, and the court may order the compensation of judicial costs upon agreement between the parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of procedure compensation of costs Cassation appeal tax assessment dispute autorizzazione di estrarre materiali insediamento protetto legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 390, second paragraph, of the Code of Civil Procedure
la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 390, third paragraph, of the Code of Civil Procedure
la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 391, fourth paragraph, of the Code of Civil Procedure
) ; pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinunciaal ricorso; 2.stante l’accettazione della rinuncia, in conformità all’accordo tra le parti, si può disporre la compensazione delle spese giudiziali(art. 391, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).
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Testo completo

’Avv. Simone Ciccotti, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO la “TRE ESSE ITALIA S.r.l.”, con sede in Supino (FR), in persona dell’amministratore unico pro tempore , in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’ICI per il Comune di Pontecorvo ( F R) , rappresentata e difesa dall’Avv. Renato Cicerchia, con studio in Frosinone, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Stefano Guidotti, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE NONCHÉ ICI IMU ACCERTAMENTO CAVE il Comune di Pontecorvo (FR), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina il 19 giugno 2019, n. 3693/19/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 1 aprile 202 3 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:

1. la “GROSSI ROCCO E GINO S.r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio –sezione staccata di Latina il 19 giugno 2019, n. 3693/19/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’I CI rel ativa all’anno 2010 con riguardo ad una cava per l’estrazione di materiali inerti,ha accolto l’appello proposto dal la “ TRE ESSE ITALIA S.r.l.”, in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’ICI per il Comune di Pontecorvo (FR), nei confronti della medesim a e del Comune di Pontecorvo (FR) a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diFrosinone il 13 settembre 2017, n. 781/01/2017, con co mpensazione delle spese giudiziali;

2. la Commissione tributaria regionaleha riformato la decisione di prime cure,sul presupposto: che l a società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione era munita di legittimazione processualein sede di impugnazione dell’avviso di accertamento; che l’avviso di accertamento era dotato di adeguata motivazione; che l’ICI doveva gravare sulle aree destinate ad attività estrattiva, le quali dovevano considerarsi edificabili a prescindere dalle prev isioni dello strumento urbanistico generale;

3. la “TRE ESSE ITALIA S.r.l.” ha resistito con controricorso, mentre il Comune di Pontecorvo (FR) è rimasto intimato;

4. in corso di causa, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente;

5. il ricorso è affidato a cinque motivi; 5.1 con il primo motivo(indicato in ricorso con la lettera “A ”) , si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 75 e 81 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n . 3 , cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione fosse legittimata a contraddire nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento che era stato emanato dall’ente impositore, là dove quest’ultimo aveva prestato acquiescenza alla decisione di prime cure che aveva annullato l’atto impositivo; 5.2 con il secondo motivo(indicato in ricorso con la lettera “B”), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 466, e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo gradoche la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione avesse provato la rappresentanza dell’ente impositore; 5.3 con il terzo motivo(indicato in ricorso con la lettera “C”), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 2697 cod., civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione non avesse alterato i termini della controversia con l’introduzione di temi di indagini diversi da quelli emergenti dall’avviso di accertamento e la contribuente fosse stata posta in condizione di esercitare il diritto di difesa; 5.4 con il quarto motivo(indicato in ricorso con la lettera “D”), si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. b, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, secondo l’interpretazione autentica degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le aree destinate ad attività estrattiva dovevano considerarsi edificabili a prescindere dalle previsioni dello strumento urbanistico generale, con la conseguenteloro assoggettabilità ad ICI; 5.5 con il quinto motivo(indicato in ricorso con la lettera “E”), si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi su tre motivi di appello circa la tardiva notifica dell’avviso di accertamento e la conseguente decadenza dell’azione impositiva, l’erronea applicazione del regime sanzionatorio e la determinazione del valore delle aree in questione;

CONSIDERATO CHE:

1. la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art. 390, terzo comma , c od. proc. civ. ) ; pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinunciaal ricorso; 2.stante l’accettazione della rinuncia, in conformità all’accordo tra le parti, si può disporre la compensazione delle spese giudiziali(art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.); 3.infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, co mma 1 - quater , del d .P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560;

Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).

P.Q.M.

La Cortedichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorsoe compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 21 aprile 2023. IL PRESIDENTE Dott. Federico Sorrentino